ART. 6. (Funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi). 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza. 2. Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. 4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita' giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale. 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed ammissibilita' della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorita' amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorita' giudiziaria. 6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. 7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo e' garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravita' del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa. 9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonche' le eventuali sanzioni inflitte alle imprese. 10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota all'art. 3. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: «3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.».