ART. 6.
(Funzioni  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato in
                 materia di conflitto di interessi).

   1.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza  delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo
2,  comma  1,  vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:
   a)  la  rimozione  o  la  decadenza dalla carica o dall'ufficio ad
opera  dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
   b)  la  sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
   c)   la   sospensione   dall'iscrizione   in   albi   e   registri
professionali,  che  deve  essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
   2. Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione
degli  atti  di  cui  al  comma  1,  tenendo  conto  della  richiesta
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
   3.  Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di  interessi  ai  sensi  dell'articolo  3, l'Autorita' garante della
concorrenza  e  del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dell'azione  del  titolare  di  cariche  di governo con riguardo alla
eventuale  incidenza  specifica  e  preferenziale  sul patrimonio del
titolare  di  cariche  di governo, del coniuge o dei parenti entro il
secondo  grado,  ovvero delle imprese o societa' da essi controllate,
secondo  quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n.  287,  con  danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
   4.  E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita'
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
   5.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed
ammissibilita'  della  questione, procede d'ufficio alle verifiche di
competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle
Amministrazioni,   acquisisce   i   pareri   delle   altre  Autorita'
amministrative  indipendenti  competenti e le informazioni necessarie
per  l'espletamento  dei compiti previsti dalla presente legge, con i
limiti opponibili all'autorita' giudiziaria.
   6.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato si avvale dei
poteri  di  cui  alla  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  in quanto
compatibili.
   7.  Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
e'  garantita  la  partecipazione  procedimentale dell'interessato ai
sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   8.  Quando  l'impresa  facente  capo  al  titolare  di  cariche di
governo,  al  coniuge  o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le
imprese  o  societa'  da  essi  controllate,  secondo quanto previsto
dall'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1990, n. 287, pongono in
essere  comportamenti  diretti a trarre vantaggio da atti adottati in
conflitto  di  interessi  ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che
chi  ha  agito  conosceva  tale  situazione di conflitto, l'Autorita'
garante   della  concorrenza  e  del  mercato  diffida  l'impresa  ad
astenersi  da  qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto
medesimo  ovvero  a  porre  in  essere azioni idonee a far cessare la
violazione   o,   se   possibile,   misure  correttive.  In  caso  di
inottemperanza  entro il termine assegnato, l'Autorita' garante della
concorrenza   e   del   mercato  infligge  all'impresa  una  sanzione
pecuniaria  correlata  alla  gravita' del comportamento e commisurata
nel  massimo  al  vantaggio  patrimoniale  effettivamente  conseguito
dall'impresa stessa.
   9.  A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della
eventuale  irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con
comunicazione   motivata  diretta  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati.  Nella segnalazione sono
indicati  i  contenuti  della  situazione  di privilegio, gli effetti
distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di
tale situazione di privilegio, nonche' le eventuali sanzioni inflitte
alle imprese.
   10.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
delibera  le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le
attivita'   ad  essa  demandate  dalla  presente  legge,  nonche'  le
opportune modifiche organizzative interne.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990
          si veda la nota all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 14 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante:  «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
              «3. Tutte   le   notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  le  imprese  oggetto  di  istruttoria da parte
          dell'Autorita'  sono  tutelati  dal segreto d'ufficio anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.».