Art. 7 Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6. 3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravita' della violazione. 4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si e' intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota all'art. 3. - La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1990. - Per il titolo della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 4. - La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca: "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.