ART. 8.
                    (Obblighi di comunicazione).

   1.   L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e
l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  presentano  al
Parlamento  una  relazione  semestrale sullo stato delle attivita' di
controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
   2.  Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese
o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui
all'articolo  328 del codice penale, qualora il titolare della carica
di  governo  non  abbia  ottemperato  a  specifica richiesta da parte
dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita',
comunque  non  inferiore  a  trenta giorni. L'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni,   secondo  le  rispettive  competenze,  verificate  le
irregolarita',   ne  danno  comunicazione  documentata  all'autorita'
giudiziaria  competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 328 c.p.:
              «Art.  328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il
          pubblico  ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
          che  indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per
          ragioni  di  giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
          pubblico  o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza
          ritardo,  e'  punito  con  la  reclusione da sei mesi a due
          anni.
              Fuori  dei  casi  previsti dal primo comma, il pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
          trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
          compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
          ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
          anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta
          deve  essere  redatta  in  forma  scritta  ed il termine di
          trenta  giorni  decorre  dalla  ricezione  della  richiesta
          stessa.».