ART. 8. (Obblighi di comunicazione). 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge. 2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorita' competente nel termine fissato dalla stessa Autorita', comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarita', ne danno comunicazione documentata all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 328 c.p.: «Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.».