Art. 9
         Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato e dell'Autorita'
                 per le garanzie nelle comunicazioni

  1.  I  ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai
compiti  attribuiti  all'Autorita'  garante  della  concorrenza e del
mercato  e  all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni dalla
presente  legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di
un  contingente  di  15  unita' per ciascuna, personale eventualmente
resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino
e  di  accorpamento  di  enti  e amministrazioni pubbliche o posto in
posizione  di  comando  o  in analoghe posizioni secondo i rispettivi
ordinamenti,  con  imputazione  alle  Autorita'  del solo trattamento
accessorio   spettante   al   predetto  personale.  Con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono  definiti  i  profili
professionali richiesti.
  2.  Nell'ambito  dei  profili professionali individuati nel decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma 1,
l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato puo' provvedere
all'assunzione  di  10  unita' di personale, aggiuntive rispetto alla
pianta  organica  prevista  dall'articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre  1990,  n.  287,  con  una  corrispondente  riduzione  di  10
contratti  di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma
4  dello  stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e
tali da non produrre maggiori oneri.
  3.  Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di   1.462.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004  a  favore
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000
euro  annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni.  Al  relativo onere, pari a 2.924.000
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il testo dell'art. 11 della legge n. 287 del 1990 e'
          il seguente:
              "Art.  11  (Personale della Autorita). - 1. Con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e' istituito un
          apposito  ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il
          numero  dei  posti  previsti dalla pianta organica non puo'
          eccedere   le   centocinquanta   unita'.  L'assunzione  del
          personale  avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
          categorie  per  le  quali  sono previste assunzioni in base
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              2.  Il trattamento giuridico ed economico del personale
          e  l'ordinamento  delle  carriere sono stabiliti in base ai
          criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
              3.  Al  personale  in servizio presso l'Autorita' e' in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
          e industriali.
              4.   L'Autorita'   non   puo'   assumere   direttamente
          dipendenti  con contratto a tempo determinato, disciplinato
          dalle  norme  di  diritto  privato,  in numero di cinquanta
          unita'.   L'Autorita'   puo'   inoltre   avvalersi,  quando
          necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
          problemi.
              5.   Al   funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici
          dell'Autorita'  sovraintende il segretario generale, che ne
          risponde  al  presidente,  e  che  e' nominato dal Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          proposta del presidente dell'Autorita'.".
              -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997
          si veda la nota all'art. 5.