Art. 9 Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti. 2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' provvedere all'assunzione di 10 unita' di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 11 della legge n. 287 del 1990 e' il seguente: "Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'. 3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali. 4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. 5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'.". - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 5.