IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                        AGRICOLE E FORESTALI 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 66 della  legge  n.  289  del  27  dicembre  2002,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
dicembre 2002, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,
n. 71, supplemento ordinario; 
  Vista la comunicazione della Commissione  delle  Comunita'  europee
2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000  recante  gli  orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  70/2001  della  Commissione  del  12
gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
trattato CE agli aiuti di  Stato  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee
L 13 del 13 gennaio 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200,  recante  riordino  dell'ISMEA  e  relativo   statuto,   ed   in
particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; 
  Vista la comunicazione della Commissione  delle  Comunita'  europee
2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato  e  capitale
di rischio; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di  aiuti  di  cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'
attuato, in conformita' alla comunicazione  della  Commissione  delle
Comunita' europee 2001/C  235  03  del  23  maggio  2001,  dall'ISMEA
attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel  capitale  di
rischio», di seguito denominato Fondo.  Per  la  gestione  del  Fondo
l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali,
anche nella forma di una  societa'  di  gestione  del  risparmio,  in
conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi  di  investimento
di  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore  agricolo   ed
agroalimentare, con  l'obiettivo  di  promuoverne  la  nascita  e  lo
sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso
operazioni finanziarie  finalizzate  all'espansione  dei  mercati  di
capitale di rischio. 
  3.  Il  Fondo  effettua  operazioni  finanziarie  in  imprese   che
presentano  un  quadro  finanziario  sano,  un  business   plan   con
potenzialita' di crescita, adeguati  profili  di  rischio/rendimento,
management e personale impegnato con provata esperienza  e  capacita'
operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti,  secondo  i
criteri e le modalita' indicati  nella  decisione  della  Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000. 
  4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie  finalizzate
al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a  favore  di
imprese in difficolta' finanziaria come  definite  dalla  Commissione
europea (comunicazione 1999/C 288/02). 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre  2002,  n.
          289, e' il seguente: 
              «3. Al fine di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005». 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario. 
              - La comunicazione della  Commissione  delle  Comunita'
          europee 2000/C 28/02, recante «Orientamenti comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo»,  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000. 
              - Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
          12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87
          e 88 del trattato CE agli aiuti di  Stato  a  favore  delle
          piccole medie imprese», pubblicato nella G.U.C.E. L 10  del
          13 gennaio 2001. 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  2001,  n.
          200: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA  e  revisione
          del relativo statuto», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 122 del 28 maggio 2001, e' il seguente: 
              «1. L'Istituto, con  riferimento  all'attuazione  delle
          politiche  e  dei   programmi   comunitari,   nazionali   e
          regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione
          negoziata,  che  investono  il  settore   agricolo,   delle
          foreste,     della     pesca,      dell'acquacoltura      e
          dell'alimentazione: 
                a)-b) (omissis); 
                c)  svolge,   nel   rispetto   della   programmazione
          regionale, le funzioni di  cui  al  decreto  legislativo  5
          marzo  1948,  n.  121,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, nonche' i compiti di organismo  fondiario  ai
          sensi dell'art. 39 della  legge  9  maggio  1975,  n.  153;
          promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3,
          4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 
              - Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228:
          «Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo  a
          norma dell'art. 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001,  n.
          137. 
              - La comunicazione della  Commissione  delle  Comunita'
          europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di
          Stato e capitale di rischio», e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          del 21 agosto 2001. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e  4  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre l988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  66,  comma  3  della  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  la  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03  del  23  maggio  2001,  si
          rimanda alle note alle premesse. 
              - Il titolo del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58, e' riportato nelle note alle premesse.