Art. 2. Natura dell'intervento e soggetti beneficiari 1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. 2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in: a) assunzioni di partecipazione minoritarie; b) prestiti partecipativi. 3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2.