Art. 2. 
            Natura dell'intervento e soggetti beneficiari 
  1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
natura diretta ed indiretta. 
  2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori
di cui all'articolo 2135  del  codice  civile,  nonche'  ai  soggetti
organizzati in forma societaria operanti nel settore  agroalimentare,
e consistono in: 
    a) assunzioni di partecipazione minoritarie; 
    b) prestiti partecipativi. 
  3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
di quote di partecipazione minoritarie di  altri  fondi  privati  che
investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al  precedente
comma 2.