Art. 3. Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo 1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del Fondo sono stabilite: A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa: a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori; B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa: a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori. 2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa. 3. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.