Art. 3. 
        Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo 
  1. L'ammontare massimo delle  operazioni  finanziarie  dirette  del
Fondo sono stabilite: 
    A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa: 
      a) fino a 600.000 euro nel  caso  di  imprese  residenti  nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; 
      b) fino a 450.000 euro nel  caso  di  imprese  residenti  nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; 
      c) fino a 300.000  euro  nel  caso  di  imprese  residenti  nei
restanti territori; 
    B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa: 
      a) fino a 1.000.000 euro nel caso di  imprese  residenti  nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE; 
      b) fino a 750.000 euro nel  caso  di  imprese  residenti  nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE; 
      c) fino a 500.000  euro  nel  caso  di  imprese  residenti  nei
restanti territori. 
  2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione  finanziaria
diretta nella stessa impresa. 
  3. Il Fondo non effettuera'  operazioni  finanziarie,  qualora  non
intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
apporto di capitali almeno pari al  30%  delle  effettive  necessita'
dell'impresa, nel caso di imprese  residenti  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.