Art. 5.
                         Relazione all'ISMEA
  1. Gli   amministratori   responsabili   del   Fondo,   ogni  anno,
trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della societa' di capitali
costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra
gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
  2. Nel   bilancio   dell'esercizio  dell'ISMEA,  redatto  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei
risultati  previsti  ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno
all'accesso   al  mercato  dei  capitali  disciplinate  nel  presente
regolamento.