Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1.