Art. 2.
               (Divieto di utilizzo a fini commerciali
                        di pelli e pellicce)
  1.  E'  vietato  utilizzare  cani (Canis familiaris) e gatti (Felis
catus)  per  la  produzione  o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi  di  abbigliamento  e  articoli  di  pelletteria  costituiti  od
ottenuti,  in  tutto  o  in  parte,  dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi,   nonche'  commercializzare  o  introdurre  le  stesse  nel
territorio nazionale.
  2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con
l'arresto  da  tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
  3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1.