Art. 3.
            (Modifica alle disposizioni di coordinamento
                  e transitorie del codice penale)
1.  Dopo  l'articolo  19-bis  delle  disposizioni  di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art.  19-ter.  -  (Leggi  speciali  in  materia  di  animali).  - Le
disposizioni  del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di  pesca,  di  allevamento,  di  trasporto,  di  macellazione  degli
animali,  di  sperimentazione  scientifica sugli stessi, di attivita'
circense,  di  giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del  codice  penale  non  si  applicano  altresi' alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art.   19-quater.   -   (Affidamento   degli  animali  sequestrati  o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di
confisca  sono  affidati  ad  associazioni  o  enti  che  ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno":
2.  Il  decreto  di  cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento  e  transitorie del codice penale e' adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.