Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita'
circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di
confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.