Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un
anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e'
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del
libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono
essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato
ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo
scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente
applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1
evitare un esperimento, si deve documentare all'autorita'
sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una
specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu'
esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il
piu' basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di
risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una
volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia
o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente
o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in
medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia,
scienze naturali o da persone munite di altro titolo
riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro della
universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle
persone che si occupano direttamente o con compiti di
controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere
un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la
supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica
attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed
essere in grado di manipolare e curare gli animali di
laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita'
competente di aver raggiunto un sufficiente livello di
formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la
reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da
lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e'
aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di
cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare
esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di
un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto
1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti
o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un
milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di
cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge
12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione
degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica
le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono
tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la
piu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II
del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice e
delle disposizioni stabilite nella presente o in altre
leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti
la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche,
a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i
conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli
a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a
trame il miglior risultato utile, senza che ne siano
debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli
animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze,
sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi
agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
sulla necessita' di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i
contravventori alle disposizioni della presente legge e
dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia
delle guardie delle Societa' protettrici degli animali,
sono devolute alle Societa' stesse.».