Art. 4. (Norme di coordinamento) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' abrogato; b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali. 2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi': 1) quelli che richiedono il minor numero di animali; 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo neurologico; 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; 4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti. 3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale. 4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. 5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata. 7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito. 8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali. 9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo. 10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni». - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 5. (Comma abrogato). 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata: «Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini: a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali; b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati; c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.». «Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.».