Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.