Art. 6.
                             (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge,  con  decreto  del  Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro della salute,
adottato  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   sono  stabilite  le  modalita'  di  coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo  della  guardia  di  finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative  alla  protezione  degli  animali  e'  affidata  anche,  con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai  rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55  e  57  . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
          di procedura penale:
              «Art.  55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
          polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria iniziativa,
          prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a
          conseguenze  ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
          atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
          raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
          della legge penale.
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria.
              3.  Le  funzioni  indicate  nei commi 1 e 2 sono svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
              «Art.  57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
          -  1.  Salve  le  disposizioni  delle  leggi speciali, sono
          ufficiali di polizia giudiziaria:
                a) i   dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti  e  gli  altri  appartenenti alla polizia di
          Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
                b) gli   ufficiali   superiori   e   inferiori   e  i
          sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
          degli  agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
          nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
          Polizia    ai    quali   l'ordinamento   delle   rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita';
                c) il  sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede un
          ufficio  della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza.
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
                a)  il  personale  della  polizia  di  Stato al quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita';
                b) i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti
          di   custodia,   le   guardie   forestali   e,  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di  appartenenza, le guardie delle
          province e dei comuni quando sono in servizio;
              3.   Sono   altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
          secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'art. 55.».