Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e
dei. Corpi di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con
riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti
dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli
55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di
Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma
dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti
di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.».