Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti
e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
procedura penale:
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai
quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si
procede, sono state riconosciute, in forza di legge,
finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art.
3 della presente legge.