Art. 8.
              (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1.  Le  entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste  dalla  presente  legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate  allo  stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
di  cui  all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento  e  transitorie  del  codice penale, sono determinati i
criteri  di  ripartizione  delle  entrate  di cui al comma 1, tenendo
conto  in  ogni  caso  del  numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3.  Entro  il  25  novembre  di  ogni  anno  il Ministro della salute
definisce  il  programma  degli  interventi  per  l'attuazione  della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
          di  coordinamento e transitorie del codice penale vedi note
          art. 3 della presente legge.