Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti
di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o
associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute
definisce il programma degli interventi per l'attuazione della
presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note
art. 3 della presente legge.