Art. 2
       Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6
              del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168

  1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191,  si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva
nella  misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai
soli  finanziamenti  erogati  per  l'acquisto,  la  costruzione  o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze,
per  i  quali  non  ricorrono  le  condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo  1  della  tariffa,  parte prima, annessa al testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.