Art. 13.
                            Convocazione

  1.   La   convocazione   per   l'audizione  presso  la  Commissione
territoriale   e'  comunicata  all'interessato  tramite  la  questura
territorialmente    competente.    Fatto    salvo   quanto   previsto
dall'articolo  1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile
eseguire  la  notifica  della  convocazione nonostante nuove ricerche
dell'interessato,  particolarmente  nel  luogo del domicilio eletto e
dell'ultima  dimora,  la  Commissione,  dopo  aver  accertato  che il
permesso  di  soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo
e'  scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine   alla  domanda  di  asilo  anche  in  assenza  dell'audizione
individuale, sulla base della documentazione disponibile.
  2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute
del  richiedente  asilo,  adeguatamente  certificate,  non la rendano
possibile  ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per  gravi  e  fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale
sulla domanda d'asilo.
 
          Nota all'art. 13:
              -   Per   il   testo  dell'art.  1-ter,  comma  4,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v.
          nelle note all'art. 1.