Art. 13. Convocazione 1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile. 2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all'art. 1.