Art. 18. Commissione nazionale per il diritto di asilo 1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.