Art. 18.
            Commissione nazionale per il diritto di asilo

  1.  La  Commissione  nazionale  opera presso il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta
dei  Ministri  dell'interno  e  degli  affari esteri, provvede, entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  alla  nomina  della  Commissione  nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni.