Art. 20. Cessazioni e revoche dello status di rifugiato 1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale. 2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione. 3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle premesse. - L'art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.