Art. 20.
           Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

  1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi
di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo
1  della  Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure
competenti   per   territorio,   sono   esaminati  dalla  Commissione
nazionale.
  2.  La  convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve
essere  notificata all'interessato tramite la questura competente per
territorio.  L'interessato  puo',  per  motivi  di salute o per altri
motivi  debitamente  certificati  o  documentati,  chiedere di essere
convocato  in  altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
  3.  La  Commissione  decide  sulla base della documentazione in suo
possesso  nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione
senza avere presentato richiesta di rinvio.
 
          Note all'art. 20:
              -  Per il testo dell'art. 1-quinquies del decreto-legge
          30  dicembre  1989,  n. 416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
              -  L'art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che
          le  Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far
          rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.