Art. 3.
                 Trattenimento del richiedente asilo

  1.  Il  provvedimento  con il quale il questore dispone l'invio del
richiedente  asilo  nei  centri  di identificazione e' sinteticamente
comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui all'articolo
4.  Nelle  ipotesi  di  trattenimento,  previste dall'articolo 1-bis,
comma  1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo
di  permanenza  nel  centro  del  richiedente asilo, in ogni caso non
superiore a venti giorni.
  2.  Al  richiedente  asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura
della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita'
di  richiedente  lo  status  di  rifugiato  presente  nel  centro  di
identificazione   ovvero   nel  centro  di  permanenza  temporanea  e
assistenza.
  3.  Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e'
altresi' informato:
    a)  della  possibilita'  di contattare l'ACNUR in ogni fase della
procedura;
    b)  della normativa del presente regolamento in materia di visite
e di permanenza nel centro.
  4.  Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
ai  sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia
ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1,
o,  comunque,  cessata  l'esigenza  che  ha  imposto il trattenimento
previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto,  al momento
dell'uscita  dal  centro e' rilasciato all'interessato un permesso di
soggiorno  valido  per  tre  mesi,  rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale.
 
          Nota all'art. 3:
              -   Per   il   testo   dell'art.  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v.
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.