Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni. 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza. 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura; b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.