Art. 9.
                 Modalita' di permanenza nel centro

  1.  E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione
fra uomini e donne durante le ore notturne.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del
decreto,   e'   consentita,   purche'   compatibile  con  l'ordinario
svolgimento  della  procedura  semplificata e previa comunicazione al
direttore  del  centro,  l'uscita  dal centro dalle ore otto alle ore
venti,  nei  confronti  dei  richiedenti  asilo che non versino nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera  a),  del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo'
rilasciare   al   richiedente  asilo,  anche  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo  1-bis,  comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto,  permessi  temporanei  di  allontanamento  per un periodo di
tempo  diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  per  rilevanti  e
comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati
motivi  attinenti  all'esame  della  domanda  di riconoscimento dello
status   di   rifugiato.   L'allontanamento  deve,  comunque,  essere
compatibile  con  i tempi della procedura semplificata. Il diniego e'
motivato  e  comunicato  all'interessato  secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
  3.  All'ingresso  nel  centro e' consegnato al richiedente asilo un
opuscolo   informativo,   redatto   secondo   le   modalita'  di  cui
all'articolo  4,  in  cui  sono  sinteticamente indicate le regole di
convivenza  e  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
unitamente  all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di
cui  all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo
1-ter,  comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento
non autorizzato dal centro.
  4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche
agli interpreti presenti nel centro.
 
          Nota all'art. 9:
              -   Per   il   testo   dell'art.  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, v.,
          rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.