Art. 9. Modalita' di permanenza nel centro 1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. 3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro. 4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v., rispettivamente, nelle note alle premesse e all'art 1.