Art. 2.
               Cancellazione dell'impresa individuale

  1.  Si  procede  alla cancellazione dell'impresa individuale quando
l'ufficio  del  registro  delle  imprese  accerta  una delle seguenti
circostanze:
    a) decesso dell'imprenditore;
    b) irreperibilita' dell'imprenditore;
    c) mancato   compimento   di   atti  di  gestione  per  tre  anni
consecutivi;
    d) perdita  dei  titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio
dell'attivita' dichiarata.
  2.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  che  rileva una delle
circostanze  indicate  al comma 1, anche a seguito di segnalazione da
parte   di   altro   pubblico   ufficio,  avvia  il  procedimento  di
cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
  3.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese,  rilevata  una  delle
circostanze  indicate  al  comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante
lettera  raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
della  sede  che  risulta  iscritta  nel  registro  e  alla residenza
anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione
o   l'indicazione   di   elementi   che   dimostrino   la  permanenza
dell'attivita'   ovvero   del   titolo   che   consente   l'esercizio
dell'impresa.  L'ufficio,  contemporaneamente,  procede alla verifica
delle  circostanze  di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di
cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale.
  4.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di ricevimento dell'ultima
delle    lettere   raccomandate   inviate,   ovvero,   in   caso   di
irreperibilita'  presso  ciascuno  degli indirizzi di cui al comma 3,
decorsi   quarantacinque   giorni   dalla  affissione  della  notizia
nell'albo  camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro
ai  sensi  del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice
del   registro   che  puo'  ordinare  con  decreto  la  cancellazione
dell'impresa.
  5.  La  trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata
nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione
delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.
  6.  Dopo  la  cancellazione,  l'ufficio  del registro delle imprese
valuta,  in  relazione  all'importo  e alla effettiva possibilita' di
riscossione,  se  procedere alla riscossione del diritto annuale, dei
diritti  di  segreteria  e  delle  eventuali sanzioni dovuti ai sensi
dell'articolo  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, maturati a
decorrere  dalla  data di avvio del procedimento di cancellazione. La
determinazione  di  non  procedere  alla  riscossione e' motivata con
comunicazione  al  competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 17 e 18 della
          citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:
              «Art.  17  (Collegio  dei  revisori dei conti). - 1. Il
          collegio  dei  revisori dei conti e' nominato dal consiglio
          ed   e'   composto   da  tre  membri  effettivi  designati,
          rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          dal  Ministro  del  tesoro,  e  da  due membri supplenti. I
          membri  effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti
          all'albo  dei  revisori  dei conti. Fino alla pubblicazione
          del  registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di
          cui  al presente articolo sono nominati fra coloro che sono
          in  possesso  dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel
          suddetto    registro,    dietro    presentazione   di   una
          dichiarazione   documentabile  e  asseverata  da  parte  di
          ciascun  interessato. Il collegio nomina al proprio interno
          il  presidente.  I revisori nominati devono risiedere nella
          regione ove ha sede la camera di commercio.
              2.  Il  collegio  dei revisori dei conti dura in carica
          quattro anni.
              3.  I  revisori dei conti hanno diritto di accesso agli
          atti e ai documenti della camera di commercio.
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti, in conformita'
          allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle
          relative  norme  di  attuazione, collabora con il consiglio
          nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
          vigilanza  sulla  regolarita' contabile e finanziaria della
          gestione   della   camera   di   commercio   e  attesta  la
          corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze della
          gestione,  redigendo  una relazione da allegare al progetto
          di  conto  consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio
          dei  revisori  dei  conti redige altresi' una relazione sul
          bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
              5.  Nelle  relazioni di cui al comma 4, il collegio dei
          revisori  dei  conti  esprime rilievi e proposte tendenti a
          conseguire   una   migliore  efficienza,  produttivita'  ed
          economicita' della gestione.
              6.  I  revisori  dei conti rispondono della veridicita'
          delle  loro  attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
          diligenza    del    mandatario.   Ove   riscontrino   gravi
          irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente
          al consiglio.
              7.  Al  collegio dei revisori dei conti si applicano le
          disposizioni  del  codice  civile relative ai sindaci delle
          societa' per azioni, in quanto compatibili.».
              «Art.  18  (Finanziamento delle camere di commercio). -
          1.  Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
          provvede mediante:
                a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato
          quale   corrispettivo   per   l'esercizio  di  funzioni  di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                b) il  diritto  annuale come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
                c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
                d)  le  entrate  e  i  contributi  derivanti da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                e) i    diritti    di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                f)  i  contributi volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati;
                g) altre entrate e altri contributi.
              2.  Le  voci e gli importi dei diritti di segreteria di
          cui   alla  lettera  e)  del  comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  tenendo conto dei costi medi di gestione e di
          fornitura dei relativi servizi.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare  del diritto dovuto, secondo le disposizioni
          in  materia  di  sanzioni  amministrative di cui al decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
              4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
                a) individuazione   del   fabbisogno  necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche  di  cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
          dallo Stato e dalle regioni;
                b)  detrazione  dal fabbisogno di cui alla lettera a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di   efficienza  del  sistema  delle  camere  di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
                c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
                d) nei  primi  due anni di applicazione l'importo non
          potra'  comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
          al  diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
              5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
          quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad un fondo di
          perequazione   istituito   presso   l'Unioncamere,  nonche'
          criteri  per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
          di  commercio,  al  fine  di  rendere  omogeneo su tutto il
          territorio    nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di commercio.
              6.  Per  il  cofinanziamento  di  iniziative aventi per
          scopo  l'aumento  della produzione e il miglioramento delle
          condizioni  economiche della circoscrizione territoriale di
          competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
          di   categoria   maggiormente   rappresentative  a  livello
          provinciale,   possono   aumentare   per  gli  esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento.».