Art. 3.
Cancellazione   della  societa'  semplice,  della  societa'  in  nome
         collettivo e della societa' in accomandita semplice

  1.  Il  procedimento  per la cancellazione della societa' semplice,
della  societa'  in  nome  collettivo e della societa' in accomandita
semplice  e'  avviato  quando  l'ufficio  del  registro delle imprese
rileva una delle seguenti circostanze:
    a) irreperibilita' presso la sede legale;
    b)   mancato   compimento  di  atti  di  gestione  per  tre  anni
consecutivi;
    c) mancanza del codice fiscale;
    d) mancata  ricostituzione  della pluralita' dei soci nel termine
di sei mesi;
    e) decorrenza  del  termine  di  durata,  in  assenza  di proroga
tacita.
  2.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese  che  rileva una delle
circostanze  indicate  al comma 1, anche a seguito di segnalazione da
parte  di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli
amministratori,   mediante   lettera   raccomandata   con  avviso  di
ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel
registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori
risultante  nel  registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della
societa'  stessa  ovvero  a  fornire  elementi idonei a dimostrare la
persistenza   dell'attivita'   sociale   della  societa'.  L'ufficio,
contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al
comma 1.   Dell'avvio  del  procedimento  e'  data  notizia  mediante
affissione   all'albo   camerale.   Nelle   lettere   raccomandate  e
nell'avviso  affisso  all'albo  camerale  sono  indicati  gli effetti
ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
  3.  Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere
raccomandate,  ovvero,  in  caso  di  irreperibilita' presso ciascuno
degli  indirizzi  di  cui  al  comma 2, decorsi quarantacinque giorni
dalla  affissione  della  notizia  nell'albo  camerale  senza che gli
amministratori  abbiano  fornito  riscontro  ai sensi del comma 2, il
conservatore  trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale
puo'  nominare  il  liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,
puo'  trasmettere  direttamente  gli atti al giudice del registro per
l'adozione  delle  iniziative  necessarie a disporre la cancellazione
della societa'.
  4.  La  trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata
nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione
delle circostanze accertate.
  5.  Dopo  la  cancellazione,  l'ufficio  del registro delle imprese
valuta,  in  relazione  all'importo  e alla effettiva possibilita' di
riscossione,  se  procedere alla riscossione del diritto annuale, dei
diritti  di  segreteria  e  delle  eventuali sanzioni dovuti ai sensi
dell'articolo  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, maturati a
decorrere  dalla  data di avvio del procedimento di cancellazione. La
determinazione  di  non  procedere  alla  riscossione e' motivata con
comunicazione  al  competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  degli  articoli 17  e 18 della legge
          29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.