Art. 3. Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice 1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilita' presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. 2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro. 3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della societa'. 4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate. 5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nota all'art. 3: - Per il testo degli articoli 17 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.