Art. 10.
       Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
inserito il seguente:
  «1-bis.  In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a
trenta  giorni,  gli  stranieri  appartenenti  a  Paesi  in regime di
esenzione  di  visto  turistico  possono  richiedere  il  permesso di
soggiorno  al  momento  dell'ingresso  nel  territorio nazionale alla
frontiera,  attraverso  la  compilazione  e  la  sottoscrizione di un
apposito  modulo.  La  ricevuta  rilasciata  dall'ufficio  di polizia
equivale  a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale.  Le  modalita'  e  le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.».
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
inserito il seguente:
  «3-bis.  Per  soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di
gruppi  di  minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a
carattere  umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici
locali,  per  i  quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato  per  i  minori  stranieri,  la richiesta di soggiorno per i
minori  puo'  essere  presentata  dal legale rappresentante dell'ente
proponente   alla   questura   competente   mediante  esibizione  del
passaporto degli interessati.».
 
          Note all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  10  (Richiesta del permesso di soggiorno in casi
          particolari).  -  1.  Per  gli  stranieri  in  possesso  di
          passaporto   o  altro  documento  equipollente,  dal  quale
          risulti  la  data di ingresso nel territorio dello Stato, e
          del  visto  di  ingresso  quando  prescritto, che intendono
          soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta
          giorni,  l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a
          norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
          soggiorno  per  i  trenta  giorni  successivi  alla data di
          ingresso   nel   territorio   nazionale.  Ai  fini  di  cui
          all'articolo  6,  comma  3, del testo unico, la scheda deve
          essere esibita unitamente al passaporto.
              1-bis.  In  caso di soggiorno per turismo di durata non
          superiore  a  30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi
          in   regime   di   esenzione  di  visto  turistico  possono
          richiedere    il   permesso   di   soggiorno   al   momento
          dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  alla  frontiera,
          attraverso  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  di  un
          apposito  modulo.  La  ricevuta  rilasciata dall'ufficio di
          polizia  equivale  a  permesso di soggiorno per i 30 giorni
          successivi  alla data di ingresso nel territorio nazionale.
          Le  modalita'  e  le  procedure  di attuazione del presente
          comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
              2.  Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata
          non  superiore  a  30 giorni di gruppi guidati la richiesta
          del  permesso  di soggiorno puo' essere effettuata dal capo
          gruppo,  mediante  esibizione  dei  passaporti  o documenti
          equipollenti  e,  se si tratta di passaporti collettivi, di
          copia  dei  documenti  di  identificazione  di ciascuno dei
          viaggiatori,   nonche'   del   programma  del  viaggio.  La
          disponibilita'  dei mezzi di sussistenza e di quelli per il
          ritorno   nel   Paese  d'origine  puo'  essere  documentata
          attraverso  la  attestazione  di  pagamento  integrale  del
          viaggio e del soggiorno turistico.
              3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2, la ricevuta della
          richiesta  del  permesso  di  soggiorno,  munita del timbro
          dell'ufficio  con  data e sigla dell'operatore addetto alla
          ricezione,  rilasciata  nel numero di esemplari occorrenti,
          equivale  a  permesso  di soggiorno collettivo per i trenta
          giorni  successivi  alla  data  di  ingresso nel territorio
          nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
          apposto  sul  passaporto  o  altro  documento  equipollente
          all'atto del controllo di frontiera.
              3-bis.  Per soggiorni di durata non superiore a novanta
          giorni   di  gruppi  di  minori  stranieri  partecipanti  a
          progetti  di  accoglienza  a  carattere umanitario promossi
          anche  dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali
          sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per
          i  minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori
          puo'  essere presentata dal legale rappresentante dell'ente
          proponente alla questura competente mediante esibizione del
          passaporto degli interessati.
              4.  Per  i  soggiorni da trascorrersi presso convivenze
          civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura,
          la   richiesta   del  permesso  di  soggiorno  puo'  essere
          presentata   in  questura  dall'esercente  della  struttura
          ricettiva  o  da  chi  presiede  le case, gli ospedali, gli
          istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il
          quale   provvede   anche   al   ritiro   e   alla  consegna
          all'interessato  della  ricevuta  di  cui  al comma 1 e del
          permesso di soggiorno.
              5.  Gli  stranieri  che intendono soggiornare in Italia
          per  un  periodo  non  superiore a 30 giorni sono esonerati
          dall'obbligo  di  cui  al comma 8 dell'articolo 6 del testo
          unico.
              6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
          centri  di  accoglienza  alle frontiere deve essere messa a
          disposizione  dei  viaggiatori  stranieri una trascrizione,
          nelle  lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
          delle   disposizioni   del   testo  unico  e  del  presente
          regolamento  concernenti  l'ingresso  e  il soggiorno degli
          stranieri nel territorio dello Stato.».