Art. 11.
                 Rilascio del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  11  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
  «c-bis)  per  motivi  di  giustizia,  su  richiesta  dell'Autorita'
giudiziaria,  per  la  durata  massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso  periodo,  nei  casi  in  cui  la presenza dello straniero sul
territorio  nazionale  sia indispensabile in relazione a procedimenti
penali  in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice
di   procedura   penale,  nonche'  per  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
  c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma
6  e  19,  comma  1, del testo unico, previo parere delle Commissioni
territoriali  per  il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione  dall'interessato di documentazione riguardante i motivi
della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni personali
che  non  consentono  l'allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale;
  c-quater)  per residenza elettiva a favore dello straniero titolare
di una pensione percepita in Italia;
  c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore di minore che
si  trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo
unico;
  c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che
si  trovino  nelle  condizioni  di cui all'articolo 32, commi 1-bis e
1-ter,  del  testo  unico,  previo  parere  del Comitato per i minori
stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Allo  straniero,  entrato  in  Italia  per prestare lavoro
stagionale,  che  si  trova  nelle  condizioni di cui all'articolo 5,
comma  3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno
triennale,  con  l'indicazione  del  periodo di validita' per ciascun
anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se
lo  straniero  non  si  presenta  all'ufficio di frontiera esterna al
termine  della  validita'  annuale  e  alla  data  prevista dal visto
d'ingresso  per  il  rientro  nel  territorio  nazionale.  Tale visto
d'ingresso  e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi
dell'articolo 38-bis.»;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  in conformita' al
Regolamento  (CE)  n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
istituzione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi di soggiorno
rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi e contiene l'indicazione del
codice  fiscale.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui  all'articolo  17,  rilasciati  in  formato  elettronico, possono
altresi'   contenere   i   soli  dati  biometrici  individuati  dalla
normativa.  A  tale  fine,  con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate  le  modalita'  di  comunicazione, in via telematica, dei
dati  per  l'attribuzione  allo  straniero  del  codice fiscale e per
l'utilizzazione   dello   stesso  codice  come  identificativo  dello
straniero,  anche  ai  fini  degli  archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.»;
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli accertamenti effettuati,
procede  al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o
di   ricongiungimento   familiare,   dandone  comunicazione,  tramite
procedura   telematica,   allo  Sportello  unico  che  provvede  alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso
o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.».
 
          Note all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il
          permesso  di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i
          presupposti,  per  i  motivi e la durata indicati nel visto
          d'ingresso  o  dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti
          altri motivi:
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo;
                b) per  emigrazione  in un altro Paese, per la durata
          delle procedure occorrenti;
                c) per  acquisto  della cittadinanza o dello stato di
          apolide,  a  favore  dello  straniero  gia' in possesso del
          permesso  di  soggiorno per altri motivi, per la durata del
          procedimento di concessione o di riconoscimento.
                c-bis)   per   motivi   di  giustizia,  su  richiesta
          dell'Autorita'  giudiziaria,  per  la durata massima di tre
          mesi  prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile  in relazione a procedimenti penali in corso
          per  uno  dei  reati  di cui all'articolo 380 del codice di
          procedura  penale,  nonche'  per  taluno dei delitti di cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
                c-ter)  per  motivi  umanitari,  nei casi di cui agli
          articoli 5,  comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo
          parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello    status    di    rifugiato    ovvero   acquisizione
          dall'interessato  di  documentazione  riguardante  i motivi
          della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni
          personali   che   non   consentono  l'allontanamento  dello
          straniero dal territorio nazionale;
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
                c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
          31, comma 3, del testo unico;
                c-sexies)  per integrazione del minore, nei confronti
          dei   minori   che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo  32,  commi  1-bis  e  1-ter  del testo unico,
          previo  parere  del Comitato per i minori stranieri, di cui
          all'articolo 33 del testo unico.
              1-bis.  Allo  straniero, entrato in Italia per prestare
          lavoro  stagionale,  che  si  trova nelle condizioni di cui
          all'articolo  5, comma 3-ter del testo unico, e' rilasciato
          un  permesso  di soggiorno triennale, con l'indicazione del
          periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso
          di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non
          si  presenta  all'ufficio  di  frontiera esterna al termine
          della  validita'  annuale  e  alla  data prevista dal visto
          d'ingresso  per  il  rientro nel territorio nazionale. Tale
          visto  d'ingresso  e'  concesso  sulla base del nulla osta,
          rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
              2.   Il   permesso   di   soggiorno  e'  rilasciato  in
          conformita' del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
          dell'Unione   Europea   del   13 giugno   2002  e  contiene
          l'indicazione  del  codice fiscale. A tal fine, con decreto
          del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  determinate  le
          modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per
          l'attribuzione  allo  straniero  del  codice  fiscale e per
          l'utilizzazione  dello  stesso  codice  come identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
          lavoratori   extracomunitari.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  sono  stabilite  le modalita' di consegna del
          permesso di soggiorno.
              2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati,  procede  al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento familiare,
          dandone  comunicazione,  tramite procedura telematica, allo
          Sportello    unico    che    provvede   alla   convocazione
          dell'interessato  per la successiva consegna del permesso o
          dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
              3.  La  documentazione  attestante l'assolvimento degli
          obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
          3,  del  testo  unico  deve  essere  esibita al momento del
          ritiro del permesso di soggiorno.».