Art. 12.
                  Rinnovo del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  13  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «comma  9»  sono  sostituite dalle
seguenti: «comma 11»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Il  rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e'  subordinato  alla  sussistenza  di  un contratto di soggiorno per
lavoro,  nonche'  alla  consegna  di autocertificazione del datore di
lavoro  attestante  la  sussistenza  di  un  alloggio del lavoratore,
fornito  dei  parametri  richiamati  dall'articolo  5-bis,  comma  1,
lettera a), del testo unico.».
 
          Note all'art. 12:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  13  (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il
          permesso   di   soggiorno  rilasciato  dai  Paesi  aderenti
          all'Accordo   di  Schengen,  in  conformita'  di  un  visto
          uniforme  previsto  dalla  Convenzione  di applicazione del
          predetto  Accordo  ovvero rilasciato in esenzione di visto,
          per  i  soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o
          prorogato  oltre  la  durata  di  novanta giorni, salvo che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali.
              2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo 22, comma 11, del
          testo unico, la documentazione attestante la disponibilita'
          di   un  reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  lecita,
          sufficiente   al  sostentamento  proprio  e  dei  familiari
          conviventi  a  carico puo' essere accertata d'ufficio sulla
          base  di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
          dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
              2-bis.  Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
          di  lavoro  e' subordinato alla sussistenza di un contratto
          di   soggiorno   per   lavoro,  nonche'  alla  consegna  di
          autocertificazione  del  datore  di  lavoro  attestante  la
          sussistenza  di  un  alloggio  del  lavoratore, fornito dei
          parametri  richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera
          a) del testo unico.
              3.  La  richiesta  di  rinnovo e' presentata in duplice
          esemplare.  L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia
          un  esemplare  della  richiesta,  munito del timbro datario
          dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
          riportata   per   iscritto,   con   le   modalita'  di  cui
          all'articolo  2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che
          l'esibizione  della ricevuta stessa alla competente Azienda
          sanitaria   locale   e'   condizione   per  la  continuita'
          dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
              4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o
          prorogato  quando risulta che lo straniero ha interrotto il
          soggiorno  in  Italia  per un periodo continuativo di oltre
          sei  mesi,  o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
          biennale,  per un periodo continuativo superiore alla meta'
          del  periodo  di validita' del permesso di soggiorno, salvo
          che  detta  interruzione  sia  dipesa  dalla  necessita' di
          adempiere  agli  obblighi  militari  o  da  altri  gravi  e
          comprovati motivi.».