Art. 14.
                       Iscrizioni anagrafiche
  1.  Il  comma  3  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15,
comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e' sostituito dal seguente:
  «3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
all'ufficiale  di  anagrafe  la  dichiarazione di dimora abituale nel
comune,  entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,
corredata   dal   permesso   medesimo   e,   comunque,  non  decadono
dall'iscrizione  nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per
gli  stranieri  muniti  di  carta  di  soggiorno,  il  rinnovo  della
dichiarazione  di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni
dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.  L'ufficiale  di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore.».
 
          Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 maggio  1989,  n.  223
          (Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione   residente),   come  modificato  dal  presente
          regolamento:
              «Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).  - 1. L'iscrizione
          nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
                a) per  nascita,  nell'anagrafe  del  comune ove sono
          iscritti  i  genitori o nel comune ove e' iscritta la madre
          qualora  i  genitori  siano  iscritti  in anagrafi diverse,
          ovvero,  quando  siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove
          e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato
          affidato;
                b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
                c) per  trasferimento  di residenza da altro comune o
          dall'estero  dichiarato  dall'interessato  oppure accertato
          secondo  quanto  e'  disposto  dall'art.  15,  comma 1, del
          presente   regolamento,   tenuto  conto  delle  particolari
          disposizioni  relative  alle  persone senza fissa dimora di
          cui  all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
          n.  1228,  nonche'  per mancata iscrizione nell'anagrafe di
          alcun comune.
              2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
          successivamente   ricomparse   devesi   procedere  a  nuova
          iscrizione anagrafica.
              3.  Gli  stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo
          di  rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
          dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
          permesso  di  soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
          comunque,   non  decadono  dall'iscrizione  nella  fase  di
          rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti
          di  carta  di  soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
          dimora  abituale  e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo
          della   carta   di   soggiorno.   L'ufficiale  di  anagrafe
          aggiornera'  la  scheda anagrafica dello straniero, dandone
          comunicazione al questore.
              4.  Il  registro di cui all'art. 2, comma quarto, della
          legge  24 dicembre  1954,  n.  1228, e tenuto dal Ministero
          dell'interno  presso  la prefettura di Roma. Il funzionario
          incaricato  della  tenuta  di tale registro ha i poteri e i
          doveri dell'ufficiale di anagrafe.».