Art. 15. Richiesta della carta di soggiorno 1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.»; b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; b) la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; c) il reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.»; d) al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno. 2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare: a) le proprie generalita' complete; b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti; c) il luogo di residenza; d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare. 3. La domanda deve essere corredata da: a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente; b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso; d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1; 4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; b) la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; c) il reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico. 5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore. 6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. 7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identita' dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.».