Art. 15.
                 Richiesta della carta di soggiorno
  1.  All'articolo  16  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d)  le  fonti  di  reddito, derivanti anche dal riconoscimento del
trattamento    pensionistico    per    invalidita',    specificandone
l'ammontare.»;
    b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  copia  della  dichiarazione  dei  redditi  o  del  modello CUD
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui
risulti  un  reddito  non  inferiore  all'importo  annuo dell'assegno
sociale;»;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4,
del  testo  unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all'articolo  9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del  medesimo  testo  unico,  le  indicazioni  di cui al comma 2 e la
documentazione  di  cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge
ed  i  figli  minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure
sia  richiesta  la  carta  di  soggiorno,  e  deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
    a) lo  stato  di  coniuge  o  di  figlio  minore.  A tale fine, i
certificati  rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero
sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la
traduzione   in  lingua  italiana  dei  documenti  e'  conforme  agli
originali,  o  sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi
internazionali  vigenti  per  l'Italia  prevedano  diversamente. Tale
documentazione  non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto
ingresso   sul   territorio  nazionale  con  visto  di  ingresso  per
ricongiungimento familiare;
    b) la  disponibilita'  di  un alloggio, a norma dell'articolo 29,
comma  3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve
produrre  l'attestazione  dell'ufficio  comunale circa la sussistenza
dei  requisiti  di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero
il    certificato    di   idoneita'   igienico-sanitaria   rilasciato
dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
    c) il  reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29,
comma  3,  lettera  b),  del  testo unico, tenuto conto di quello dei
familiari e conviventi non a carico.»;
    d) al  comma  6  dopo  la  parola:  «corredata» sono soppresse le
parole da: «,oltre» ad: «anche».
 
          Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. Per
          il  rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
          del  testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta
          per  iscritto,  su  scheda  conforme a quella approvata con
          decreto del Ministro dell'interno.
              2.   All'atto   della  richiesta,  da  presentare  alla
          questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve
          indicare:
                a) le proprie generalita' complete;
                b) il  luogo  o  i  luoghi  in  cui  l'interessato ha
          soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
                c) il luogo di residenza;
                d) le   fonti   di   reddito,   derivanti  anche  dal
          riconoscimento    del    trattamento    pensionistico   per
          invalidita', specificandone l'ammontare.
              3. La domanda deve essere corredata da:
                a) copia del passaporto o di documento equipollente o
          del   documento   di   identificazione   rilasciato   dalla
          competente   autorita'   italiana   da   cui  risultino  la
          nazionalita',   la   data,  anche  solo  con  l'indicazione
          dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
                b) copia   della  dichiarazione  dei  redditi  o  del
          modello  CUD  rilasciato  dal  datore  di  lavoro, relativi
          all'anno   precedente,   da  cui  risulti  un  reddito  non
          inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
                c) certificato    del    casellario    giudiziale   e
          certificato   delle  iscrizioni  relative  ai  procedimenti
          penali in corso;
                d) fotografia  della  persona interessata, in formato
          tessera,   in  quattro  esemplari,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 9, comma 1;
              4.  Salvo  quanto  previsto dagli articoli 9, comma 2 e
          30,  comma  4,  del  testo  unico,  nel  caso  di richiesta
          relativa  ai  familiari  di  cui all'articolo 9, comma 1, e
          all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo
          unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione
          di  cui  al comma 3 del presente articolo devono riguardare
          anche  il  coniuge  ed  i  figli minori degli anni diciotto
          conviventi,  per  i  quali  pure  sia richiesta la carta di
          soggiorno,   e   deve  essere  prodotta  la  documentazione
          comprovante:
                a) lo  stato  di  coniuge  o  di figlio minore. A tal
          fine,  i  certificati rilasciati dalla competente autorita'
          dello   Stato   estero   sono   legalizzati  dall'autorita'
          consolare  italiana che attesta che la traduzione in lingua
          italiana  dei  documenti e' conforme agli originali, o sono
          validati   dalla   stessa  nei  casi  in  cui  gli  accordi
          internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.
          Tale  documentazione  non  e'  richiesta  qualora il figlio
          minore  abbia  fatto  ingresso sul territorio nazionale con
          visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
                b) la   disponibilita'   di   un  alloggio,  a  norma
          dell'articolo  29,  comma 3, lettera a), del testo unico. A
          tal   fine   l'interessato   deve  produrre  l'attestazione
          dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
          cui   al  medesimo  articolo  del  testo  unico  ovvero  il
          certificato   di  idoneita'  igienico-sanitaria  rilasciato
          dall'Azienda   unita'   sanitaria   locale  competente  per
          territorio;
                c) il  reddito  richiesto  per  le  finalita'  di cui
          all'articolo  29,  comma  3,  lettera  b), del testo unico,
          tenuto  conto  di  quello  dei familiari e conviventi non a
          carico.
              5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita'
          di  coniuge  straniero  o genitore straniero convivente con
          cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione
          europea  residente  in Italia, di cui all'articolo 9, comma
          2,  del  testo  unico,  il  richiedente, oltre alle proprie
          generalita',  deve indicare quelle dell'altro coniuge o del
          figlio  con  il  quale  convive.  Per  lo straniero che sia
          figlio   minore   convivente,   nelle   condizioni  di  cui
          all'articolo  9,  comma  2,  del  testo  unico, la carta di
          soggiorno  e'  richiesta  da  chi  esercita la potesta' sul
          minore.
              6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
          corredata  delle  certificazioni  comprovanti  lo  stato di
          coniuge  o  di  figlio  minore  o  di genitore di cittadino
          italiano   o   di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
          residente in Italia.
              7.  L'addetto  alla ricezione, esaminata la domanda e i
          documenti    allegati    ed   accertata   l'identita'   dei
          richiedenti,  ne  rilascia ricevuta, indicando il giorno in
          cui  potra'  essere  ritirato  il  documento  richiesto. La
          ricevuta   non  sostituisce  in  alcun  modo  la  carta  di
          soggiorno.».