Art. 17. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione 1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione). - 1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'art. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. 2. L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.».