Art. 17.
            Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  18  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.  La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8,
del   testo  unico,  presentato  dallo  straniero  ad  una  autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana, viene autenticata dai funzionari
delle   rappresentanze   diplomatiche  o  consolari,  che  provvedono
all'inoltro  all'ufficio  del  giudice di pace del luogo in cui siede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del
ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».
 
          Note all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   18   (Ricorsi   contro   i   provvedimenti   di
          espulsione).  -  1.  La  sottoscrizione  del ricorso di cui
          all'art.  13,  comma  8,  del testo unico, presentato dallo
          straniero   ad   una   autorita'  diplomatica  o  consolare
          italiana,    viene   autenticata   dai   funzionari   delle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  che provvedono
          all'inoltro  all'ufficio  del  giudice di pace del luogo in
          cui  siede  l'autorita'  che  ha disposto l'espulsione, cui
          viene  inviata  copia del ricorso stesso, indicando la data
          di presentazione del ricorso.
              2.   L'autorita'   che  ha  adottato  il  provvedimento
          impugnato  puo'  far  pervenire  le proprie osservazioni al
          giudice,  entro  cinque  giorni  dalla data di notifica del
          ricorso presso i propri uffici.».