Art. 18.
            Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e'
aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Decorso  il  termine  di cui al comma 1, lo straniero deve
produrre  idonea  documentazione comprovante l'assenza dal territorio
dello  Stato  presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese
di  appartenenza  o  di  stabile  residenza, che provvede, verificata
l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».
 
          Nota all'art. 18:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   19   (Divieto  di  rientro  per  gli  stranieri
          espulsi).  -  1. Il divieto di rientro nel territorio dello
          Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere
          dalla  data  di  esecuzione  dell'espulsione, attestata dal
          timbro  d'uscita  di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da
          ogni  altro documento comprovante l'assenza dello straniero
          dal territorio dello Stato.
              1-bis.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1, lo
          straniero  deve  produrre idonea documentazione comprovante
          l'assenza    dal   territorio   dello   Stato   presso   la
          rappresentanza    diplomatica   italiana   del   Paese   di
          appartenenza   o   di   stabile  residenza,  che  provvede,
          verificata  l'identita'  del  richiedente,  all'inoltro  al
          Ministero dell'interno.».