Art. 19. Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi 1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro. 2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».
Note all'art. 19: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.».