Art. 19.
    Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
  1.  Dopo  l'articolo  19  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri
espulsi).  - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in
Italia,  di  cui  all'articolo  13,  comma 13,  del  testo  unico, e'
presentata   dal  cittadino  straniero  espulso  alla  rappresentanza
diplomatica  italiana  dello  Stato  di  appartenenza  o  di  stabile
residenza,   che  provvede  all'inoltro  della  stessa  al  Ministero
dell'interno,  previa verifica dell'identita' e autentica della firma
del  richiedente  nonche' acquisizione della documentazione attinente
alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
  2.  La  rappresentanza  diplomatica  italiana competente provvede a
notificare    all'interessato    il   provvedimento   del   Ministero
dell'interno.».
 
          Note all'art. 19:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.  13,  comma 13, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «13.  Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.».