Art. 2.
              Rapporti con la pubblica amministrazione
  1.  All'articolo  2  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n.  15»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «di cui
all'articolo   46   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Gli  stati,  fatti,  e  qualita'  personali  diversi da quelli
indicati  nel  comma  1,  sono  documentati  mediante  certificati  o
attestazioni   rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero,  legalizzati  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita'
consolari  italiane  e corredati di traduzione in lingua italiana, di
cui   l'autorita'   consolare   italiana   attesta   la   conformita'
all'originale.  Sono  fatte  salve  le diverse disposizioni contenute
nelle    convenzioni   internazionali   in   vigore   per   l'Italia.
L'interessato  deve  essere  informato  che  la  produzione di atti o
documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e
determina  gli  effetti  di  cui  all'articolo 4,  comma 2, del testo
unico.»;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1
non  possono  essere  documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati  da  competenti  autorita'  straniere,  in  ragione  della
mancanza   di   una   autorita'   riconosciuta   o   della   presunta
inaffidabilita'  dei  documenti,  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.».
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  2  (Rapporti con la pubblica amministrazione). -
          1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, limitatamente agli
          stati,   fatti   e   qualita'   personali  certificabili  o
          attestabili   da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati
          italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del
          presente   regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
          produzione di specifici documenti.
              2.  Gli  stati,  fatti, e qualita' personali diversi da
          quelli  indicati  nel  comma  1,  sono documentati mediante
          certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente
          autorita'   dello   Stato   estero,  legalizzati  ai  sensi
          dell'articolo   49   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   5 gennaio   1967,   n.  200,  dalle  autorita'
          consolari  italiane  e  corredati  di  traduzione in lingua
          italiana,  di cui l'autorita' consolare italiana attesta la
          conformita'  all'originale.  Sono  fatte  salve  le diverse
          disposizioni  contenute nelle Convenzioni internazionali in
          vigore  per  l'Italia.  L'interessato deve essere informato
          che  la  produzione  di  atti  o documenti non veritieri e'
          prevista  come  reato  dalla legge italiana e determina gli
          effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
              2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui
          al   comma   1  non  possono  essere  documentati  mediante
          certificati   o   attestazioni   rilasciati  da  competenti
          autorita'  straniere,  in  ragione  della  mancanza  di una
          autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei
          documenti,  rilasciati  dalla  autorita'  locale,  rilevata
          anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
          sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre
          2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
          al  rilascio  di  certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  200,  sulla  base  delle verifiche ritenute necessarie,
          effettuate a spese degli interessati.».