Art. 20.
   Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  20  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.   Il   provvedimento  con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento   dello   straniero  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita'
dei  posti,  ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato
all'interessato  con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.».
  2.  Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, e'
aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma  2 sono altresi' dati allo
straniero  destinatario  del  provvedimento  di  accompagnamento alla
frontiera,   in   relazione   all'udienza   di   convalida   prevista
dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».
 
          Note all'art. 20:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   20  (Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
          temporanea  e  assistenza).  -  1.  Il provvedimento con il
          quale  il questore dispone il trattenimento dello straniero
          presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu'
          vicino,  in  relazione  alla  disponibilita'  dei posti, ai
          sensi  dell'articolo  14  del  testo  unico,  e' comunicato
          all'interessato  con  le  modalita'  di cui all'articolo 3,
          commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di
          respingimento.
              2.  Con  la  medesima  comunicazione  lo  straniero  e'
          informato del diritto di essere assistito, nel procedimento
          di  convalida del decreto di trattenimento, da un difensore
          di  fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
          gratuito  patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e'
          dato  altresi'  avviso  che,  in  mancanza  di difensore di
          fiducia,   sara'  assistito  da  un  difensore  di  ufficio
          designato  dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
          cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
          giurisdizionali    saranno   effettuate   con   avviso   di
          cancelleria  al  difensore  nominato  dallo  straniero  o a
          quello incaricato di ufficio.
              3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
          informato  che in caso di indebito allontanamento la misura
          del  trattenimento  sara'  ripristinata con l'ausilio della
          forza pubblica.
              4.  Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il
          tempo   strettamente   necessario   per   l'esecuzione  del
          respingimento   o  dell'espulsione  e,  comunque,  oltre  i
          termini  stabiliti  dal testo unico e deve comunque cessare
          se il provvedimento del questore non e' convalidato.
              5.  Lo  svolgimento  della  procedura  di convalida del
          trattenimento   non   puo'   essere   motivo   di   ritardo
          dell'esecuzione del respingimento.
              5-bis.  Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati
          allo    straniero   destinatario   del   provvedimento   di
          accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di
          convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo
          unico.».