Art. 20. Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza 1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.». 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza). - 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Con la medesima comunicazione lo straniero e' informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e' dato altresi' avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. 4. Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e' convalidato. 5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non puo' essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento. 5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».