Art. 21.
 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
aggiunti i seguenti:
  «3-bis.  Il  permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5,
del  testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
lavoro,  secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le
quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
del  testo  unico,  per l'anno successivo alla data di rilascio, sono
decurtate  in  misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui
al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
  3-ter.  Il  permesso  di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo
unico  contiene,  quale  motivazione,  la  sola  dicitura «per motivi
umanitari»  ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale
differenziazione  da  altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione  dei  motivi  del  rilascio ai soli uffici competenti,
anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».
 
          Note all'art. 21:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi
          di   protezione   sociale).   -   1.  Quando  ricorrono  le
          circostanze  di  cui  all'articolo  18  del testo unico, la
          proposta  per  il  rilascio  del  permesso di soggiorno per
          motivi di protezione sociale e' effettuata:
                a) dai  servizi  sociali  degli  enti locali, o dalle
          associazioni,  enti ed altri organismi iscritti al registro
          di  cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati
          con  l'ente  locale,  che  abbiano  rilevato  situazioni di
          violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei  confronti  dello
          straniero;
                b) dal  procuratore  della Repubblica nei casi in cui
          sia  iniziato  un procedimento penale relativamente a fatti
          di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a),
          nel corso del quale 1o straniero abbia reso dichiarazioni.
              2.  Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata
          la  sussistenza  delle condizioni previste dal testo unico,
          il  questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno
          per  motivi  umanitari,  valido  per  le  attivita'  di cui
          all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
                a) il  parere del procuratore della Repubblica quando
          ricorrono  le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed
          il  procuratore  abbia  omesso  di  formulare la proposta o
          questa  non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita'
          del pericolo;
                b) il programma di assistenza ed integrazione sociale
          relativo  allo  straniero, conforme alle prescrizioni della
          Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
                c) l'adesione  dello straniero al medesimo programma,
          previa  avvertenza  delle  conseguenze  previste  dal testo
          unico  in  caso di interruzione del programma o di condotta
          incompatibile con le finalita' dello stesso;
                d) l'accettazione degli impegni connessi al programma
          da  parte  del  responsabile  della struttura presso cui il
          programma deve essere realizzato.
              3.  Quando  la proposta e' effettuata a norma del comma
          1, lettera a), il questore valuta la gravita' ed attualita'
          del  pericolo  anche  sulla  base  degli  elementi  in essa
          contenuti.
              3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18,
          comma  5,  del  testo  unico,  puo'  essere  convertito  in
          permesso  di  soggiorno  per  lavoro,  secondo le modalita'
          stabilite  per  tale  tipo di permesso. Le quote d'ingresso
          definite  nei  decreti  di cui all'articolo 3, comma 4, del
          testo  unico,  per l'anno successivo alla data di rilascio,
          sono  decurtate  in  misura  pari al numero dei permessi di
          soggiorno  di  cui al presente comma convertiti in permessi
          di soggiorno per lavoro.
              3-ter.  Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18
          del  testo  unico  contiene,  quale  motivazione,  la  sola
          dicitura  «per  motivi  umanitari»  ed  e'  rilasciato  con
          modalita'  che  assicurano  l'eventuale differenziazione da
          altri   tipi   di   permesso   di   soggiorno  e  l'agevole
          individuazione  dei  motivi  del  rilascio  ai  soli uffici
          competenti,    anche   mediante   il   ricorso   a   codici
          alfanumerici.
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              «Art.  18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          -  1.  Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia, di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'articolo  3  della  legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
          quelli  previsti  dall'articolo 380 del codice di procedura
          penale,  ovvero  nel  corso di interventi assistenziali dei
          servizi   sociali   degli   enti  locali,  siano  accertate
          situazioni   di   violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei
          confronti  di  uno straniero, ed emergano concreti pericoli
          per  la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi di
          sottrarsi  ai  condizionamenti di un'associazione dedita ad
          uno  dei  predetti  delitti  o delle dichiarazioni rese nel
          corso   delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,  il
          questore,   anche   su   proposta   del  Procuratore  della
          Repubblica,   o  con  il  parere  favorevole  della  stessa
          autorita',  rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
          consentire  allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
          condizionamenti    dell'organizzazione   criminale   e   di
          partecipare  ad  un programma di assistenza ed integrazione
          sociale.
              2.  Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco.
              3.  Con  il regolamento di attuazione sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
              4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato a norma del
          presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
          rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
          per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
          interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
          le  finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
          questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio.
              5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
          lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
          ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
          rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
          essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
          corso regolare di studi.
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal presente
          articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
          dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
          procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
          presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
          terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
          reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
          concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
          integrazione sociale.
              7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.».