Art. 22. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento 1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»; b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;».
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento: «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico: c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.».