Art. 22.
Permessi  di  soggiorno  per  gli  stranieri per i quali sono vietati
                   l'espulsione o il respingimento
  1.  All'articolo  28  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  per  minore  eta',  salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario
stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per
i  minori  stranieri,  il  permesso  di  soggiorno per minore eta' e'
rilasciato  a  seguito  della segnalazione al Comitato medesimo ed e'
valido  per  tutto  il  periodo  necessario  per l'espletamento delle
indagini  sui  familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore
abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;»;
    b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
  «a-bis)  per  integrazione  sociale  e  civile  del  minore, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-sexies),  previo  parere del
Comitato per i minori stranieri;».
 
          Nota all'art. 22:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
          quali  sono  vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
          Quando  la  legge  dispone  il  divieto  di  espulsione, il
          questore rilascia il permesso di soggiorno:
                a) per  minore  eta',  salvo  l'iscrizione del minore
          degli  anni  quattordici  nel  permesso  di  soggiorno  del
          genitore    o   dell'affidatario   stranieri   regolarmente
          soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
          rintracciato  sul  territorio e segnalato al Comitato per i
          minori  stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta'
          e'  rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per
          i  minori  stranieri  ed  e'  valido  per  tutto il periodo
          necessario  per l'espletamento delle indagini sui familiari
          nei  Paesi  di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
          e'  immediatamente  informato  il Tribunale per i minorenni
          per i provvedimenti di competenza;
                a-bis)  per  integrazione minore, di cui all'articolo
          11,  comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato
          per i minori stranieri;
                b) per   motivi   familiari,   nei   confronti  degli
          stranieri  che  si trovano nelle documentate circostanze di
          cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:
                c) per  cure mediche, per il tempo attestato mediante
          idonea  certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
          che  si  trovano  nelle circostanze di cui all'articolo 19,
          comma 2, lettera d) del testo unico;
                d) per  motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
          possa   disporsi   l'allontanamento  verso  uno  Stato  che
          provvede  ad  accordare,  una  protezione analoga contro le
          persecuzioni  di  cui  all'articolo  19, comma 1, del testo
          unico.».