Art. 23.
       Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  29  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dai seguenti:
  «1.  I  decreti  che definiscono le quote massime di ingresso degli
stranieri  nel  territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite
anche  in  base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo
21,  comma  4-ter,  del  testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere stagionale, e per il
lavoro  autonomo.  Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene
conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero
della  salute,  connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale
sanitario,  di  cui  all'articolo  6-ter  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
 
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 29 (Definizione delle quote d'ingresso per motivi
          di lavoro). - 1. I decreti che definiscono le quote massime
          di  ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
          motivi  di  lavoro, definite anche in base alle indicazioni
          delle  regioni  ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del
          testo  unico,  indicano le quote per il lavoro subordinato,
          anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
          autonomo.  Relativamente  alle  professioni  sanitarie,  si
          tiene   conto,   sentite   le  regioni,  delle  valutazioni
          effettuate   dal  Ministero  della  salute,  connesse  alle
          rilevazioni  sui  fabbisogni di personale sanitario, di cui
          all'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo  30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  Capo  il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale adotta le
          misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri
          uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati
          dei  dati  dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni
          con  i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti
          con  le  rappresentanze  diplomatiche  e consolari e con le
          questure.
              3.  (Comma  non  ammesso  al  «Visto»  della  Corte dei
          conti).»