Art. 24.
        Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati
  1.  L'articolo  30  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  30  (Sportello  unico  per l'immigrazione) - 1. Lo Sportello
unico  per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo
unico,  diretto  da  un  dirigente della carriera prefettizia o da un
dirigente  della  Direzione  provinciale  del  lavoro, e' composto da
almeno  un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo,  da  almeno  uno  della  Direzione  provinciale  del lavoro,
designato  dal  dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da
almeno  uno  appartenente  ai ruoli della Polizia di Stato, designato
dal  questore.  Lo  Sportello  unico viene costituito con decreto del
prefetto,  che  puo' individuare anche piu' unita' operative di base.
Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello
unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente
dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del
testo   unico,   sono   disciplinate,   mediante  apposite  norme  di
attuazione,  forme  di  raccordo  tra lo Sportello unico e gli uffici
regionali  e  provinciali  per  l'organizzazione  e l'esercizio delle
funzioni   amministrative  in  materia  di  lavoro,  attribuite  allo
sportello  medesimo  dagli  articoli 22,  24  e  27 del testo unico e
dall'articolo  40  del presente regolamento, compreso il rilascio dei
relativi nullaosta.
  2.  Lo  Sportello  si  avvale  anche del sistema informativo di cui
all'articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio   2004,   n.   242,   nonche'  di  procedure  e  tecnologie
informatiche,  in  modo  da  assicurare  certezza delle informazioni,
efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.».
  2.  Dopo  l'articolo  30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i
seguenti:
  «Art.  30-bis  (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il
datore  di  lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia,  presenta la documentazione necessaria per la concessione del
nullaosta  al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa,  tra  quello  della provincia di residenza ovvero quello
della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove  avra'  luogo  la  prestazione lavorativa, con l'osservanza delle
modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
  2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta
su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti
magnetici   o   ottici.  Essa  deve  contenere  i  seguenti  elementi
essenziali:
    a) complete  generalita'  del  datore  di  lavoro, del titolare o
legale  rappresentante  dell'impresa,  la  ragione sociale, la sede e
l'indicazione del luogo di lavoro;
    b) nel  caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del
lavoratore  straniero  che  si  intende  assumere  comprensive  della
residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere;
    c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle
leggi   vigenti  e  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
applicabili,   riportato   anche   sulla  proposta  di  contratto  di
soggiorno;
    d) l'impegno  di  cui  all'articolo  8-bis,  comma  1,  che  deve
risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
    e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di
commercio,  industria  ed  artigianato, per le attivita' per le quali
tale iscrizione e' richiesta;
    b) autocertificazione  della  posizione  previdenziale  e fiscale
atta  a  comprovare,  secondo  la  tipologia di azienda, la capacita'
occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
    c)  la  proposta  di stipula di un contratto di soggiorno a tempo
indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a
tempo  parziale  e  non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro  domestico,  una  retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto  per  l'assegno  sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la
messa  a  disposizione  dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione
mensile  una  somma  massima  pari  ad  un  terzo del suo importo, la
decurtazione  deve  essere  espressamente  prevista nella proposta di
contratto  di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo  alla  decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i
quali  il  corrispondente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro
fissa  il  trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
  5.  Il  datore  di lavoro specifica nella domanda se e' interessato
alla  trasmissione  del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e
della  proposta  di  contratto,  di  cui al comma 3, lettera c), agli
uffici consolari tramite lo Sportello unico.
  6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2 e 3 e' presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio del nullaosta al
lavoro   e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'  svolta  l'attivita'
lavorativa.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta di nullaosta sia stata
presentata  allo  Sportello unico del luogo di residenza o della sede
legale  dell'impresa,  lo Sportello unico ricevente la trasmette allo
Sportello  unico  competente,  ove  diverso, dandone comunicazione al
datore di lavoro.
  8.   Lo   Sportello  unico,  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
30-quinquies,   procede   alla   verifica  della  regolarita',  della
completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi
del  comma  1,  nonche'  acquisisce  dalla  Direzione provinciale del
lavoro,  anche  in  via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro applicabile alla
fattispecie  e  la  congruita' del numero delle richieste presentate,
per  il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione
alla  sua  capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in
relazione  agli  impegni  retributivi  ed assicurativi previsti dalla
normativa  vigente  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria  applicabili.  La disposizione relativa alla verifica della
congruita'  in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro
non  si  applica  al datore di lavoro affetto da patologie o handicap
che  ne  limitano  l'autosufficienza,  il  quale  intende assumere un
lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
  9.  Nei  casi  di  irregolarita'  sanabile o di incompletezza della
documentazione,  lo  Sportello  unico  invita  il  datore di lavoro a
procedere    alla    regolarizzazione   ed   all'integrazione   della
documentazione.   In   tale   ipotesi,   i   termini  previsti  dagli
articoli 22,  comma  5,  e  24,  comma  2,  del  testo  unico, per la
concessione  del  nullaosta  al  lavoro subordinato e per il rilascio
dell'autorizzazione   al   lavoro  stagionale  decorrono  dalla  data
dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
  Art.  30-ter (Modulistica). - 1. Gli elementi, le caratteristiche e
la   tipologia   della  modulistica,  anche  informatizzata,  per  la
documentazione,  le  istanze  e  le  dichiarazioni  previste  per  le
esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) - 1.
I   soggetti   che  trasmettono  i  dati  da  acquisire  nel  sistema
informatizzato  in  materia  di immigrazione, di cui all'articolo 30,
comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le
regioni  e le province per il tramite del responsabile del Centro per
l'impiego,  i  Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il
Ministero  degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e
il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  2.  Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di
lavoro, i lavoratori extracomunitari.
  3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione,
le   caratteristiche   e  le  ulteriori  informazioni  da  registrare
nell'archivio  informatizzato dello Sportello unico sono definiti con
decreto   del  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
  4.  Le  regole  tecniche  di  funzionamento  attinenti all'archivio
informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il
trattamento  dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle
contenute   nel  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
successive  modificazioni,  e  nei relativi regolamenti d'attuazione,
sono  disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  ed il Garante per la protezione dei
dati personali.
  5.  L'individuazione  dei soggetti autorizzati alla consultazione e
le   modalita'   tecniche   e   procedurali   per   la  consultazione
dell'archivio  di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei
dati  e  dei  documenti  all'archivio  medesimo  sono regolate con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in
modo  che,  secondo  le  concrete possibilita' tecniche, le procedure
possano  svolgersi  su  supporto  cartaceo  e  informatico, anche con
differenziazioni territoriali.
  6.   La   documentazione   originaria   rimane  in  custodia  delle
Amministrazioni e degli organi emittenti.
  Art.  30-quinquies  (Verifica  delle  disponibilita'  di offerta di
lavoro  presso  i  centri  per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro
subordinato,  sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per
via  telematica,  dallo  Sportello  unico  per 1'immigrazione, per il
tramite  del  sistema informativo, al Centro per l'impiego competente
in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del
richiedente,  ad  eccezione  delle richieste nominative di lavoratori
stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo
unico.
  2.  Il  Centro  per  l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla
ricezione  della  richiesta,  provvede,  per  il  tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore  di  lavoro  i  dati  delle  dichiarazioni  di  disponibilita'
pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle
liste  di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
  3.  Qualora  il  centro  per  1'impiego, entro il termine di cui al
comma  2,  comunichi  allo  Sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilita'  di  lavoratori  residenti sul territorio italiano, la
richiesta  di  nullaosta  relativa  al  lavoratore  straniero  rimane
sospesa  sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della
valutazione  delle  predette  offerte,  allo  Sportello  unico e, per
conoscenza,  al  Centro  per  l'impiego,  che  intende  confermare la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
  Art.  30-sexies (Rinuncia all'assunzione) - 1. Il datore di lavoro,
entro  4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies,
comma  2,  se  non  sono  pervenute  dichiarazioni  di disponibilita'
all'impiego  da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti   in  Italia,  comunica  allo  Sportello  unico  e,  per
Conoscenza,  al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta
di nullaosta relativa al lavoratore straniero.».