Art. 25.
         Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
  1.  L'articolo  31  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) - 1.
In  presenza  di  certificazione  negativa  pervenuta  dal Centro per
1'impiego  competente od in caso di espressa conferma della richiesta
di  nullaosta  da  parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20
giorni  senza  alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello
unico  richiede  al  questore  della  stessa  sede, tramite procedura
telematica,  la  verifica della sussistenza o meno, nei confronti del
lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno
nel  territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di
motivi ostativi di cui al comma 2.
  2.  Il  questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta
qualora  il  datore  di  lavoro  a domicilio o titolare di un'impresa
individuale  ovvero,  negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti  dell'organo  di amministrazione della societa', risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno
dei  reati  previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale,  salvo  che  i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento   che   esclude   il   reato   o   la   responsabilita'
dell'interessato,   ovvero  risulti  sia  stata  applicata  nei  loro
confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione.
  3.  Lo  Sportello  unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del
lavoro,   tramite   procedura  telematica,  la  verifica  dei  limiti
numerici,  quantitativi  e  qualitativi,  determinati  a  norma degli
articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
  4.  In  assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi
di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico
provvede  alla  convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nullaosta,  la  cui  validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio
stesso.
  5.   Lo  Sportello  unico,  accertati  i  dati  identificativi  del
lavoratore  straniero  e  acquisito  il parere del questore, verifica
l'esistenza  del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo
le  modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 11, comma 2.
  6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata
dal  datore  di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5,
trasmette  la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3,
ivi  compreso  il  codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli
uffici  consolari.  Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione
per  via  telematica,  lo  Sportello unico si avvale del collegamento
previsto  con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri.
  7.   Il   datore   di   lavoro   informa  il  lavoratore  straniero
dell'avvenuto  rilascio  del  nullaosta,  al  fine di consentirgli di
richiedere  il  visto  d'ingresso  alla  rappresentanza diplomatica o
consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
  8.  La  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  alla  quale sia
pervenuta   la  documentazione  di  cui  al  comma 6,  comunica  allo
straniero  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  per  lavoro  e
rilascia,  previa  verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il
visto  d'ingresso,  comprensivo  del  codice fiscale, entro 30 giorni
dalla  data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone
comunicazione,  per  via  telematica,  al  Ministero dell'interno, al
Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali,  all'INPS  ed
all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione
allo  Sportello  unico,  entro  8  giorni dall'ingresso in Italia, ai
sensi dell'articolo 35.».