Art. 28.
    Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
  1.  All'articolo  33  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Le  richieste  di  nullaosta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto  di  lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi
iscritti  nelle  liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Nell'ipotesi  di  richieste  numeriche, oltre a quanto
previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite
procedura  telematica,  dalle  Direzioni  provinciali  del  lavoro, i
nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21,
comma 5, del testo unico.».
 
          Note all'art. 28:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  33  (Autorizzazione  al  lavoro  degli stranieri
          iscritti  nelle  liste). - 1. I dati di cui all'articolo 32
          sono  immessi  nel  Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di cui
          all'articolo  11  del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
          n.  469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
          delle  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
          che  ne  fanno  motivata  richiesta,  tramite  le Direzioni
          provinciali  del  lavoro. Fino alla completa attuazione del
          S.I.L.,  i  dati  medesimi  sono  posti  a disposizione dei
          datori  di  lavoro  e delle organizzazioni dei lavoratori e
          dei   datori   di   lavoro   con   le   modalita'  previste
          dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  Le  richieste  di  nulla osta al lavoro per ciascun
          tipo  di  rapporto  di  lavoro  sono  effettuate,  anche se
          riferite   ai  nominativi  iscritti  nelle  liste,  con  le
          modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
              2-bis.  Nell'ipotesi  di  richieste  numeriche, oltre a
          quanto  previsto  nell'articolo  30-bis, lo Sportello unico
          acquisisce,  tramite  procedura telematica, dalle Direzioni
          provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte
          nelle  liste  di  cui  all'articolo  21, comma 5, del testo
          unico.
              3.  Nel  caso  in  cui  il datore di lavoro non intenda
          avvalersi   della   scelta  nominativa,  per  le  richieste
          numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione
          nella lista, a parita' di requisiti professionali.».