Art. 29.
                        Titoli di prelazione
  1.  L'articolo  34  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  34  (Titoli di prelazione) - 1. Con decreti del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di intesa con la
Conferenza    Stato-Regioni,    sono    fissate   le   modalita'   di
predisposizione  e  di  svolgimento  dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo
23,  comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro
valutazione.  I  programmi  sono presentati al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  che,  sentito  il  Ministero  degli affari
esteri,  procede  all'istruttoria  e, congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede alla
relativa  valutazione  e all'eventuale approvazione, dando precedenza
ai  programmi  validati  dalle  regioni  e  che siano coerenti con il
fabbisogno  da  queste  formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma
4-ter, del testo unico.
  2.  I  lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di
frequenza  con  certificazione delle competenze acquisite, conseguito
nell'ambito  dei  predetti programmi, sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3.  Le  liste  di  cui  al  comma 2, distinte per Paesi di origine,
constano  di  un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,
le  complete  generalita',  la  qualifica  professionale, il grado di
conoscenza  della  lingua  italiana,  il  tipo  di rapporto di lavoro
preferito,  stagionale,  a tempo determinato o indeterminato, nonche'
l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore
di impiego di destinazione.
  4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite
il  sistema,  informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei
datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta
al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure  nei  casi  in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri,
con  la  richiesta  nominativa  di  nullaosta di cui all'articolo 22,
comma  2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori
e'  rilasciato  senza  il  preventivo  espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
  5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita',
rispetto  ai  cittadini  del  loro  stesso Paese, secondo l'ordine di
iscrizione  nelle  liste,  ai  fini  della  chiamata  numerica di cui
all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
  6.  Nel  caso  di  richieste  numeriche  di  nullaosta  per  lavoro
stagionale,  tale  diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto
ai   lavoratori   che   non  si  trovano  nella  condizione  prevista
dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
  7.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo  3,  comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di
ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi
di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,
ai  sensi  dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si
verifichino  residui  nell'utilizzo  della quota riservata, trascorsi
nove  mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, la stessa rientra nella disponibilita'
della quota di lavoro subordinato.
  8.  Entro  i  limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali provvedera' alla
ripartizione  della  relativa quota di ingressi, tenendo conto in via
prioritaria  delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di
destinazione  lavorativa  dei  cittadini extracomunitari, individuate
nei  programmi  di istruzione e formazione professionale approvati ai
sensi del comma 1.
  9.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo'
prevedere  che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista
al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste  di  lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo
unico.
  10.  Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori
autonomi  stranieri,  inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con
decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  di  cui
all'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico, una quota stabilita a
livello nazionale.».