Art. 3.
                    Comunicazioni allo straniero
  1.  All'articolo  3  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Il  provvedimento  che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione,  il  provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno,   quello  di  rifiuto  della  conversione  del  titolo  di
soggiorno,  la  revoca  od  il  rifiuto della carta di soggiorno sono
comunicati   allo  straniero  mediante  consegna  a  mani  proprie  o
notificazione   del  provvedimento  scritto  e  motivato,  contenente
l'indicazione  delle  eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con  modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del contenuto
dell'atto.  Se  lo  straniero  non  comprende  la lingua italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una  sintesi  del  suo
contenuto,   anche   mediante   appositi  formulari  sufficientemente
dettagliati,  nella  lingua  a  lui  comprensibile  o, se cio' non e'
possibile  per  indisponibilita'  di personale idoneo alla traduzione
del  provvedimento  in  tale  lingua,  in  una  delle lingue inglese,
francese    o    spagnola,    secondo    la    preferenza    indicata
dall'interessato.»;
    b) al  comma  4,  dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   3  (Comunicazioni  allo  straniero).  -  1.  Le
          comunicazioni  dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
          relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo
          unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso
          di  cancelleria  al  difensore nominato dallo straniero o a
          quello incaricato di ufficio.
              2.  Le  comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
          stranieri  diversi  da quelli indicati nel comma 1, emanati
          dal  Ministro  dell'interno,  dai  prefetti, dai questori o
          dagli   organi  di  polizia  sono  effettuate  a  mezzo  di
          ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita'
          di  cui  al  comma 3, o, quando la persona e' irreperibile,
          mediante  notificazione  effettuata  nell'ultimo  domicilio
          conosciuto.
              3.  Il  provvedimento  che dispone il respingimento, il
          decreto  di  espulsione,  il  provvedimento  di revoca o di
          rifiuto  del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della
          conversione  del  titolo  di  soggiorno,  la  revoca  od il
          rifiuto  della  carta  di  soggiorno,  sono comunicati allo
          straniero  mediante consegna a mani proprie o notificazione
          del    provvedimento   scritto   e   motivato,   contenente
          l'indicazione  delle  eventuali  modalita' di impugnazione,
          effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza
          del  contenuto  dell'atto. Se lo straniero non comprende la
          lingua  italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
          da  una  sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
          formulari  sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita'  di  personale  idoneo alla traduzione del
          provvedimento  in tale lingua, in una delle lingue inglese,
          francese   o   spagnola,  secondo  la  preferenza  indicata
          dall'interessato.
              4.  Nel  provvedimento di espulsione e nella sintesi di
          cui  al  comma  3,  lo  straniero e' altresi' informato del
          diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con
          ammissione,   qualora   ne  sussistano  i  presupposti,  al
          gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge
          30 luglio  1990,  n. 217, e successive modificazioni, ed e'
          avvisato  che,  in  mancanza di difensore di fiducia, sara'
          assistito  da un difensore di ufficio designato dal giudice
          tra  quelli  iscritti  nella tabella di cui all'articolo 29
          del  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, e che le
          comunicazioni  dei successivi provvedimenti giurisdizionali
          saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
          nominato   dallo   straniero   o  a  quello  incaricato  di
          ufficio.».