Art. 30.
      Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
  1.  L'articolo  35  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   35   (Stipula   del   contratto  di  soggiorno  per  lavoro
subordinato).  -  1.  Entro  8  giorni  dall'ingresso  nel territorio
nazionale,  il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico
competente   che,   a   seguito  di  verifica  del  visto  rilasciato
dall'autorita'   consolare  e  dei  dati  anagrafici  del  lavoratore
straniero,   consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice
fiscale.  Nello  stesso  termine,  il  lavoratore  straniero,  previa
esibizione   di   un   titolo   idoneo   a   comprovare   l'effettiva
disponibilita'   dell'alloggio,  della  richiesta  di  certificazione
d'idoneita'  alloggiativa,  nonche' della dichiarazione di impegno al
pagamento  delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
lettera  b),  del  testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno
per  lavoro,  senza  apporre  modifiche o condizioni allo stesso, che
viene conservato presso lo Sportello medesimo.
  2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo
Sportello  unico,  ove  possibile,  in  via telematica, al Centro per
l'impiego,  all'autorita'  consolare competente, nonche' al datore di
lavoro.
  3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici
fiscali  non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del
nullaosta,  ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita'
determinate   con   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui
all'articolo  11,  comma  2,  con la contestuale indicazione del dato
relativo al domicilio fiscale dello straniero.».