Art. 31.
            Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
  1.  L'articolo  36  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  36  (Rilascio  del  permesso  di soggiorno per lavoro). - 1.
All'atto  della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro,
ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far
sottoscrivere  al  lavoratore  straniero  il  modulo  precompilato di
richiesta   del   permesso   di   soggiorno,   i   cui   dati   sono,
contestualmente,  inoltrati  alla questura competente per il rilascio
del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
  2.  Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la
data  della  convocazione  stabilita  dalla  questura  per  i rilievi
fotodattiloscopici,  previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo
unico.».