Art. 32.
                  Variazione del rapporto di lavoro
  1.  Dopo  l'articolo  36  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  36-bis  (Variazioni  del  rapporto  di  lavoro).  -  1.  Per
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto   dall'articolo   37,  deve  essere  sottoscritto  un  nuovo
contratto  di  soggiorno  per  lavoro,  anche ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
  2.  Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro
5  giorni  dall'evento,  la data d'inizio e la data di cessazione del
rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo
37,  nonche' il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa
decorrenza.».