Art. 33.
Iscrizione  nelle  liste  o  nell'elenco  anagrafico  finalizzata  al
     collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
  1.  L'articolo  37  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.   37   (Iscrizione   nelle  liste  o  nell'elenco  anagrafico
finalizzata  al  collocamento  del  lavoratore  licenziato, dimesso o
invalido).  -  1.  Quando  il  lavoratore straniero perde il posto di
lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo
Sportello  unico  e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni
dalla  data  di  licenziamento.  Il  Centro per l'impiego procede, in
presenza  delle  condizioni  richieste  dalla  rispettiva  disciplina
generale,  all'iscrizione  dello  straniero nelle liste di mobilita',
anche  ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove
spettante,  nei  limiti del periodo di residua validita' del permesso
di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per
un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi.  Qualora  il licenziamento
collettivo  non  dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si
applica la disposizione del comma 2.
  2.  Quando  il  licenziamento  e'  disposto  a norma delle leggi in
vigore   per   il   licenziamento  individuale,  ovvero  in  caso  di
dimissioni,  il  datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni
allo  Sportello  unico  e  al  Centro  per  l'impiego  competenti. Lo
straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione,
per  avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del
testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, presso il Centro per
l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
dal  decreto  legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  che  attesti
l'attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta, nonche' l'immediata
disponibilita'  allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno.
  3.  Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco   anagrafico,  di  cui  all'articolo 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento   della   posizione  del  lavoratore  qualora  gia'
inserito.  Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il
periodo  di  residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque,
ad  esclusione  del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo
non inferiore a sei mesi.
  4.  Il  Centro  per  l'impiego  notifica, anche per via telematica,
entro  10  giorni,  allo  Sportello  unico  la  data di effettuazione
dell'inserimento   nelle  liste  di  cui  al  comma  1  ovvero  della
registrazione    dell'immediata    disponibilita'    del   lavoratore
nell'elenco  anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le
generalita'  del  lavoratore  straniero  e gli estremi del rispettivo
permesso di soggiorno.
  5.  Quando,  a  norma  delle  disposizioni  del  testo  unico e del
presente  articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio  dello  Stato  offre  il  termine  fissato dal permesso di
soggiorno,   la   questura   rinnova  il  permesso  medesimo,  previa
documentata  domanda  dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di
iscrizione  nelle  liste  di  cui  al comma 1 ovvero di registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato
all'accertamento,  anche  per  via telematica, dell'inserimento dello
straniero  nelle  liste  di  cui  al  comma  1  o della registrazione
nell'elenco   di  cui  al  comma  2.  Si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 36-bis.
  6.  Allo  scadere  del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo
straniero  deve  lasciare  il  territorio  dello Stato, salvo risulti
titolare  di  un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia
diritto  al  permesso  di  soggiorno  ad  altro  titolo,  secondo  la
normativa vigente.
  7.  Nel  caso  di straniero regolarmente soggiornante per motivo di
lavoro  o  per  un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia
dichiarato   invalido   civile,   l'iscrizione  delle  liste  di  cui
all'articolo   8   della   legge   12 marzo  1999,  n.  68,  equivale
all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.».