Art. 34.
                    Accesso al lavoro stagionale
  1.  All'articolo  38  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  nullaosta  al lavoro stagionale, anche con riferimento
all'accorpamento  di  gruppi  di  lavori  di  piu'  breve  periodo da
svolgere  presso  diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni
ad  un  massimo  di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del   contratto  di  soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo
Sportello  unico,  per  la  durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale  richiesto,  non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento
delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita'
definite  dagli  articoli 30-bis  e  31,  commi 1, limitatamente alla
parte  in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4,
5,  6  e  7,  e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori  stranieri,  di  cui  all'articolo  24, comma 4, del testo
unico.»;
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  In  caso  di  richiesta  numerica,  redatta secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  30-bis,  lo Sportello unico procede
all'immediata  comunicazione  della stessa, anche per via telematica,
al  Centro  per  l'impiego  competente  che, nel termine di 5 giorni,
verifica   l'eventuale   disponibilita'   di   lavoratori  nazionali,
comunitari  o  extracomunitari  regolarmente  iscritti nelle liste di
collocamento  o,  comunque,  censiti  come  disoccupati  in  cerca di
occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies.
I termini ivi previsti sono ridotti della meta'.
      1-ter.  In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro
per  l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o,
comunque,  nel  caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da
parte  del  Centro  per  l'impiego,  lo Sportello unico da' ulteriore
corso alla procedura.»;
    c) al comma 5, le parole: «le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lo Sportello unico si
conforma»;
    d) il comma 6 e' soppresso.
 
          Note all'art. 34:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  38  (Accesso  al  lavoro  stagionale).  -  1. Il
          nullaosta  al  lavoro  stagionale,  anche  con  riferimento
          all'accorpamento  di gruppi di lavori di piu' breve periodo
          da  svolgere  presso diversi datori di lavoro, ha validita'
          da  20  giorni  ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla
          data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno. Il
          nullaosta  e'  rilasciato  dallo  Sportello  unico,  per la
          durata   corrispondente  a  quella  del  lavoro  stagionale
          richiesto,  non  oltre  20 giorni dalla data di ricevimento
          delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
          modalita'  previste  dall'articolo  30bis,  non oltre venti
          giorni   dalla  data  di  ricevimento  delle  richieste  di
          assunzione  del  datore  di  lavoro,  secondo  le procedure
          definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente
          alla  parte  in  cui  si  prevede la richiesta di parere al
          questore,  2,  3,  4,  5, 6,7 e nel rispetto del diritto di
          precedenza  in  favore  dei  lavoratori  stranieri,  di cui
          all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
              1-bis.  In  caso di richiesta numerica, redatta secondo
          le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
          procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
          via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
          termine    di    cinque    giorni,   verifica   l'eventuale
          disponibilita'   di   lavoratori  nazionali,  comunitari  o
          extracomunitari   regolarmente   iscritti  nelle  liste  di
          collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
          di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
          applicano      le      disposizioni     di     cui     agli
          articoli 30-quinquies,  comma  2 e 30-sexies. I termini ivi
          previsti sono ridotti della meta'.
              1-ter  In caso di certificazione negativa pervenuta dal
          Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
          di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni
          senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
          Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.
              2.  Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri
          che  hanno  fatto  rientro  nello Stato di provenienza alla
          scadenza   del  permesso  di  soggiorno  rilasciato  l'anno
          precedente   per   lavoro   stagionale   hanno  diritto  di
          precedenza  presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
          delle   medesime   richieste   cumulative,   nonche'  nelle
          richieste   senza   indicazione   nominativa,  rispetto  ai
          lavoratori  stranieri  che  non  si  trovano  nelle  stesse
          condizioni.
              3.   Per  le  attivita'  stagionali,  le  richieste  di
          autorizzazione  al  lavoro  possono essere presentate anche
          dalle   associazioni   di  categoria  per  conto  dei  loro
          associati.
              4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
          di  lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
          periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
          nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
          all'articolo  24,  comma  3,  del  testo unico, deve essere
          unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
          presentata  contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno di
          essi.   Sono   ammesse  ulteriori  autorizzazioni  anche  a
          richiesta  di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito
          del periodo massimo previsto.
              5.  Ai  fini  della  verifica  della corrispondenza del
          trattamento   retributivo   ed  assicurativo  offerto  allo
          straniero  con  quello  previsto  dai  contratti collettivi
          nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
          convenzioni  di  cui  all'articolo  24,  comma 5, del testo
          unico, eventualmente stipulate.
              6. (Soppresso).
              7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
          Stato   di   provenienza  alla  scadenza  del  permesso  di
          soggiorno   rilasciato   l'anno   precedente   per   lavoro
          stagionale,  i  quali  sono autorizzati a tornare in Italia
          per  un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali
          sia  offerto  un  contratto  di  lavoro subordinato a tempo
          determinato  o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
          all'articolo   29,  possono  richiedere  alla  questura  il
          rilascio   del   permesso   di   soggiorno,   osservate  le
          disposizioni  dell'articolo  9 del presente regolamento. Il
          permesso  di  soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla
          presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni   previste   dal  testo  unico  e  dal  presente
          articolo.».