Art. 35.
             Permesso pluriennale per lavoro stagionale
  1.  Dopo  l'articolo  38  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il
datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  testo unico, puo' richiedere il
rilascio  del  nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo
lavoratore.  Lo  Sportello  unico,  accertati  i  requisiti di cui al
medesimo  articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui
all'articolo 38.
  2.  Il  nullaosta  triennale  e'  rilasciato  con l'indicazione del
periodo  di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma
3-ter, del testo unico.
  3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti
di  ingresso  per  le  annualita' successive alla prima sono concessi
dall'autorita'   consolare,   previa  esibizione  della  proposta  di
contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato   dal   datore  di  lavoro,  che  provvede,  altresi',  a
trasmetterne  copia  allo  Sportello unico competente. Entro 8 giorni
dalla  data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale,  il lavoratore
straniero  si  reca  presso  lo  Sportello unico per sottoscrivere il
contratto   di   soggiorno   per   lavoro,  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 35.
  4.  Il  rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle
quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la
rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede
di  determinazione  dei flussi relativi agli anni successivi a quello
di rilascio.».