Art. 36.
              Disposizioni relative al lavoro autonomo
  1.  L'articolo  39  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  39.  (Disposizioni  relative  al  lavoro  autonomo). - 1. Lo
straniero  che  intende  svolgere in Italia attivita' per le quali e'
richiesto  il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione
in   apposito  registro  o  albo,  ovvero  la  presentazione  di  una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e'
tenuto  a  richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche
tramite  proprio  procuratore,  la  dichiarazione  che non sussistono
motivi  ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque  denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per
il  rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49,
50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneita'  professionali  o  tecniche,  il  Ministero delle attivita'
produttive  o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono,  nei  limiti  delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
  2.  La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le
condizioni  e  i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del
titolo  abilitativo  o  autorizzatorio  richiesto, salvo, nei casi di
conversione  di  cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero
in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
  3.  Anche  per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun
titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero  e'  tenuto ad
acquisire  presso  la  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  competente  per  il  luogo in cui l'attivita' lavorativa
autonoma   deve   essere   svolta,  o  presso  il  competente  ordine
professionale,    l'attestazione   dei   parametri   di   riferimento
riguardanti  la  disponibilita'  delle risorse finanziarie occorrenti
per  l'esercizio  dell'attivita'.  Tali  parametri  si  fondano sulla
disponibilita'  in Italia, da parte del richiedente, di una somma non
inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile
pari all'assegno sociale.
  4.  La  dichiarazione  di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al
comma  3  sono  rilasciate,  ove richieste, a stranieri che intendano
operare   come   soci   prestatori  d'opera  presso  societa',  anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
  5.  La  dichiarazione  di  cui al comma 2, unitamente a copia della
domanda  e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche'
l'attestazione  della  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore,   alla   questura   territorialmente   competente,   per
l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
  6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di
cui  al  comma  2  entro  20 giorni dalla data di ricevimento, previa
verifica  che  non  sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi  all'ingresso  e al soggiorno nel territorio dello Stato per
motivi  di  lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta
e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
  7.  La  dichiarazione,  l'attestazione,  ed  il nullaosta di cui ai
commi  2,  3  e  5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati
alla   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  competente  per  il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a
norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento
dei   requisiti   richiesti   sulla  base  della  normativa  e  della
documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare,
nel   rilasciare   il   visto,  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'interno,  all'INPS  e  all'INAIL  e  consegna  allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma,
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
  8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del
permesso di soggiorno.
  9.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 14, lo straniero gia'
presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per
motivi  di  studio  o di formazione professionale, puo' richiedere la
conversione  del  permesso  di  soggiorno per lavoro autonomo. A tale
fine,  lo  Sportello  unico,  su  richiesta  dell'interessato, previa
verifica  della  disponibilita'  delle  quote  d'ingresso  per lavoro
autonomo,  determinate  a  norma  dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo  unico,  sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e
3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il
modulo  per  la  richiesta  di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro  autonomo,  i  cui  dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura  competente,  tramite  procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.».