Art. 37.
               Casi particolari di ingresso per lavoro
  1.  L'articolo  40  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  40.  (Casi  particolari  di  ingresso  per  lavoro). - 1. Il
nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1
e  2,  del  testo  unico,  quando  richiesto,  e'  rilasciato,  fatta
eccezione  per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma
1  del  medesimo  articolo,  senza  il  preventivo espletamento degli
adempimenti  previsti  dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si
osservano  le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e
quelle  ulteriori  previste  dal  presente  articolo. Il nullaosta al
lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
  2.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge  o  di  regolamento, il
nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore
a  quello  del  rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due  anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista,
non  puo'  superare  lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di
lavoro  a  tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al
lavoro  viene  concesso  a  tempo  indeterminato.  La  validita'  del
nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
  3.  Salvo  quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19
del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,
il  nullaosta  al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini
del  visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nullaosta  al  lavoro  deve  essere utilizzato entro 120 giorni dalla
data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi
1,  limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6,
7 e 8.
  4.  Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti
dall'articolo. 5,  comma  3, lettera c), del medesimo testo unico, il
visto  d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui
al  presente  articolo  sono  rilasciati  per  il  tempo indicato nel
nullaosta  al  lavoro  o,  se  questo  non e' richiesto, per il tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
  5.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),
del  testo  unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o
al  personale  in  possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato  all'azienda
distaccataria,  qualificano l'attivita' come altamente specialistica,
occupati  da  almeno  sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima
della  data  del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni
derivanti  dall'Accordo  GATS,  ratificato e reso esecutivo in Italia
con  la  legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo,
di  durata  legata  all'effettiva  esigenza  dell'azienda, definita e
predeterminata  nel  tempo,  non  puo' superare, incluse le eventuali
proroghe,  la  durata  complessiva  di  cinque  anni.  Al termine del
trasferimento   temporaneo   e'   possibile   l'assunzione   a  tempo
determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
  6.  Per  il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e
c),  del  testo  unico,  il  nullaosta  al lavoro e' subordinato alla
richiesta  di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita'
o  dell'istituto  di  istruzione  superiore  e di ricerca, pubblici o
privati,   che   attesti  il  possesso  dei  requisiti  professionali
necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
  7.  Per  il  personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d),
del  testo  unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato,    corredandola   del   contratto   relativo   alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di
lavoro  in  caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato,
nonche'  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore
o   interprete,   specifici  per  le  lingue  richieste,  rilasciati,
rispettivamente,  da  una  scuola  statale o da ente pubblico o altro
istituto  paritario,  secondo la legislazione vigente nello Stato del
rilascio,  debitamente  vistati, previa verifica della legittimazione
dell'organo  straniero  al  rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
  8.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e),
del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il  contratto  di lavoro
autenticato   dalla   rappresentanza   diplomatica  o  consolare.  Il
nullaosta   al  lavoro  non  puo'  essere  rilasciato  a  favore  dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
  9.  La  lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si
riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'  formativa,  debbono
svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
    a) attivita'  nell'ambito  di un rapporto di tirocinio funzionale
al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
    b) attivita'  di  addestramento sulla base di un provvedimento di
trasferimento  temporaneo  o  di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipendono.
  10.  Per  le  attivita'  di  cui alla lettera a) del comma 9 non e'
richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di
studio  o  formazione  viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di
cui  all'articolo  2,  comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  25 marzo  1998,  n.  142,  nei limiti del
contingente  annuo  determinato  ai  sensi  del comma 6 dell'articolo
44-bis.  Alla  richiesta  deve  essere  unito  il progetto formativo,
redatto  ai  sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
24 giugno  1997,  n.  196, vistato dalla regione. Per le attivita' di
cui  al  comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato
dallo  Sportello  unico,  su  richiesta dell'organizzazione presso la
quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla
richiesta  deve  essere  allegato  un  progetto formativo, contenente
anche  indicazione  della  durata dell'addestramento, approvato dalla
regione.
  11.  Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g),
del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da
organizzazione   o   impresa,  italiana  o  straniera,  operante  nel
territorio  italiano,  con  proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
puo'   riguardare,   soltanto,   prestazioni  qualificate  di  lavoro
subordinato,  intendendo  per  tali quelle riferite all'esecuzione di
opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica
nel  contesto  complessivo  dell'opera  o del servizio stesso, per un
numero  limitato  di  lavoratori.  L'impresa estera deve garantire lo
stesso   trattamento  minimo  retributivo  del  contratto  collettivo
nazionale  di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonche'  il  versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dall'ordinamento italiano.
  12.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h),
del  testo  unico,  dipendenti  da  societa'  straniere  appaltatrici
dell'armatore  chiamati  all'imbarco su navi italiane da crociera per
lo  svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della
legge   5 dicembre   1986,   n.   856,  si  osservano  le  specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione   al   lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso  sono
rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  entro
termini  abbreviati  e  con  procedure  semplificate  definite con le
istruzioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  3.  Essi  consentono la
permanenza  a  bordo  della  nave anche quando la stessa naviga nelle
acque  territoriali  o  staziona  in  un  porto nazionale. In caso di
sbarco,  si  osservano  le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il
rilascio dei visti di transito.
  13.  Nell'ambito  di  quanto  previsto  all'articolo  27,  comma 1,
lettera  i),  del  testo  unico,  e' previsto l'impiego in Italia, di
gruppi  di  lavoratori  alle  dipendenze,  con  regolare contratto di
lavoro,  di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o
per  la  prestazione  di  servizi  oggetto  di  contratti  di appalto
stipulati  con  persone  fisiche  o  giuridiche, italiane o straniere
residenti  in  Italia  ed  ivi operanti. In tali casi il nullaosta al
lavoro  da  richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e
il  permesso  di  soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario  alla  realizzazione  dell'opera  o  alla  prestazione del
servizio,  previa  comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi  provinciali  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente   piu'   rappresentative  nel  settore  interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio  italiano  lo  stesso  trattamento  minimo retributivo del
contratto  collettivo  nazionale di categoria applicato ai lavoratori
italiani   o   comunitari,   nonche'  il  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali.
  14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma
1,  lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro,
comprensivo   del  codice  fiscale,  e'  rilasciato  dalla  Direzione
generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di  Roma  e  dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello  spettacolo  per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale
non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla
lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze,
soltanto   per   consentire   la   chiusura   dello   spettacolo   ed
esclusivamente  per  la  prosecuzione  del  rapporto di lavoro con il
medesimo  datore  di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha
sede  legale  l'impresa,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di
soggiorno per lavoro.
  15.  I  visti  d'ingresso  per gli artisti stranieri che effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore
a  90  giorni,  sono  rilasciati  al  di  fuori  delle  quote  di cui
all'articolo  3,  comma  4,  del  testo unico, con il vincolo che gli
artisti  interessati non possano svolgere attivita' per un produttore
o  committente  di spettacolo diverso da quello per il quale il visto
e' stato rilasciato.
  16.  Per  gli  sportivi  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
sostituito  dalla  dichiarazione  nominativa  di assenso del Comitato
olimpico  nazionale  italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale,
sulla  richiesta,  a titolo professionistico o dilettantistico, della
societa'   destinataria  delle  prestazioni  sportive,  osservate  le
disposizioni  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91. La dichiarazione
nominativa  di  assenso  e'  richiesta  anche  quando  si  tratti  di
prestazione  di  lavoro  autonomo.  In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione  nominativa  d'assenso  e'  comunicata,  anche  per via
telematica,  allo  Sportello  unico  della  provincia  ove ha sede la
societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,  ai  fini della
stipula  del  contratto  di  soggiorno  per  lavoro. La dichiarazione
nominativa  di  assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente
comma  possono  essere  rinnovati  anche  al  fine  di  consentire il
trasferimento   degli   sportivi   stranieri  tra  societa'  sportive
nell'ambito della medesima federazione.
  17.  Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16,
sono  considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di
cui   all'articolo   3,   comma   4,   del   testo   unico.  Al  fine
dell'applicazione  dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le
aliquote    d'ingresso   stabilite   per   gli   sportivi   stranieri
ricomprendono  le  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  di lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive   federali   e  non  si  applicano  agli  allenatori  ed  ai
preparatori  atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno
rilasciato  per  motivi  di lavoro o per motivi familiari puo' essere
tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27,
comma 5-bis, del testo unico.
  18.  Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal
CONI  riguardi  un  cittadino  extracomunitario  minore, la richiesta
della     predetta     dichiarazione     deve     essere    corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto  1999,  n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
federazione   sportiva   nazionale  di  appartenenza  della  societa'
destinataria della prestazione sportiva.
  19.  Per  i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q),
del   testo   unico,   e  per  quelli  occupati  alle  dipendenze  di
rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  o  di  enti  di  diritto
internazionale  aventi  sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e'
richiesto.
  20.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r),
del  testo  unico,  il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito,
anche  numerico,  degli  accordi  internazionali  in  vigore,  per un
periodo  non  superiore  ad  un anno, salvo diversa indicazione degli
accordi  medesimi.  Se si tratta di persone collocate alla pari al di
fuori  di  programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani,
il  nullaosta  al  lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi.
Nel  caso  di  stranieri  che  giungono  in  Italia  con un visto per
vacanze-lavoro,  nel  quadro  di accordi internazionali in vigore per
l'Italia,  il  nullaosta  al  lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo
Sportello  unico  successivamente  all'ingresso  dello  straniero nel
territorio  dello  Stato,  a  richiesta  del datore di lavoro, per un
periodo  complessivo  non  superiore a sei mesi e per non piu' di tre
mesi con lo stesso datore di lavoro.
  21.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  27,  comma 1, lettera
r-bis),  del  testo  unico,  riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati  dello  specifico  titolo  riconosciuto  dal  Ministero  della
salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia  pubbliche  che private, sono
legittimate   all'assunzione   degli   infermieri,   anche   a  tempo
indeterminato,  tramite  specifica  procedura.  Le societa' di lavoro
interinale  possono  richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata.  Le  cooperative sono
legittimate  alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora
gestiscano  direttamente  l'intera struttura sanitaria o un reparto o
un servizio della medesima.
  22.  Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b),
c)  e  d),  del  testo unico possono far ingresso in Italia anche per
effettuare  prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi
per  lavoro  autonomo  sono  al  di  fuori  delle quote stabilite con
decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma 4, del testo unico. In tali
casi,    lo   schema   di   contratto   d'opera   professionale   e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del
luogo  di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che,
effettivamente,  il  programma negoziale non configura un rapporto di
lavoro  subordinato,  rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione,  da  accludere alla relativa richiesta, e' necessaria
ai   fini  della  concessione  del  visto  per  lavoro  autonomo,  in
applicazione della presente disposizione.
  23.  Il  nullaosta  al  lavoro e il permesso di soggiorno di cui al
presente  articolo  possono  essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo  27,  comma  1, lettera n), del testo unico, in costanza
dello  stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,
previa  presentazione, da parte del richiedente, della certificazione
comprovante  il  regolare  assolvimento dell'obbligo contributivo. In
caso  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, il nullaosta non puo'
essere  utilizzato  per  un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di
cui  all'articolo  27,  comma  1,  lettere d), e) e r-bis), del testo
unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che
la  qualifica  di  assunzione  coincida  con  quella per cui e' stato
rilasciato  l'originario  nullaosta.  Si applicano nei loro confronti
l'articolo  22,  comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37
del  presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma
del  presente  articolo  non  possono essere convertiti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5.».