Art. 38.
         Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
  1.  L'articolo  41  del  d.P.R.  n.  394 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). - 1.
Gli  uffici  della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo
autorizzatorio  o  abilitativo  per lo svolgimento di un attivita' di
lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero
la  dichiarazione  di  disponibilita'  alla  ricerca  di un'attivita'
lavorativa,  ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e  successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e
all'Archivio  anagrafico  dei  lavoratori  extracomunitari costituito
presso  l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  per  le
annotazioni  di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e'
utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello
riportato  nel  documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla
base  dei  provvedimenti  di  rilascio  o  rinnovo  dei  permessi  di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche  previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di
quelle  del  datore  di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del
medesimo testo unico.».